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FURTO ENERGIA ELETTRICA AGGRAVANTE DELLA DESTINAZIONE DEL BENE A PUBBLICO SERVIZIO,
La ratio dell'aggravante della quale si discute risiede certamente nella maggior tutela che deve essere offerta a determinate cose, in ragione della loro destinazione e la sussistenza di tale presupposto determina l'operatività dell'aggravante a prescindere dagli effetti provocati dall'azione delittuosa (sez. 4, n. 21456 del 17/4/2002, Tirone, Rv. 226117-01; n. 1850 del 7/1/2016, Cagnassone, Rv. 266229-01). Essa, peraltro, è configurabile in caso di sottrazione mediante allacciamento abusivo ai terminali collocati in una proprietà privata, proprio in ragione della ratio sopra evocata, rilevando, per l'appunto, non l'esposizione alla pubblica fede dell'energia mentre transita nella rete, bensì la sua destinazione finale a un pubblico servizio dal quale viene distolta, in quanto le cose destinate al pubblico servizio non si identificano perché la loro funzione é pubblica, ma perché sono destinate alla resa di un servizio fruibile dal pubblico (sez. 6, n. 698 del 3/12/2013, dep. 2014, n.m.; sez. 5, n. 1094 del 3/11/2021, dep. 2022, Mondino, Rv. 282543; sez. 5, n. 42373 del 27/6/2023, n.m., relativa proprio a un caso di manomissione del contatore). Detta aggravante, pertanto, sussiste per il fatto stesso che la cosa sottratta sia oggettivamente caratterizzata da un nesso funzionale all'erogazione di un pubblico servizio, essendo arbitrario sostenere che la nozione di «pubblico servizio», in rapporto alla destinazione di beni strumentali, si incentri sull'accessibilità di essi ad opera della generalità dei consociati, rilevando invece la qualità del servizio che viene organizzato anche attraverso la destinazione di risorse umane e materiali (in motivazione, sez. 5, n. 698/2014, cit.). È, dunque, corretto affermare che la rado del maggior disvalore della condotta non risiede nel fatto che l'allacciamento o la manomissione avvengano sul contatore installato nella proprietà privata, bensì sulla destinazione del bene "energia" (così come delle risorse destinate a garantirne l'erogazione) alla fruizione da parte della generalità dei consociati (sul punto, anche sez. 5, n. 40989 del 8/9/2023, n.m.; n. 33824 del 5/6/2023, mm.). Sez. QUARTA PENALE, Sentenza n.5687 del 09/02/2024 (ECLI:IT:CASS:2024:5687PEN), udienza del 10/01/2024, Presidente DI SALVO EMANUELE Relatore CAPPELLO GABRIELLA
Art 727 cp
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, il reato di detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura di cui all'art. 727, comma secondo, cod. pen., ha natura di reato permanente, la cui consumazione inizia nel momento in cui l'autore del reato tiene gli animali nella condizione vietata e cessa nel momento in cui rimuove detta condizione o ne perde la disponibilità, anche per effetto del sequestro disposto dall'autorità giudiziaria" (Sez. 3, n. 21460 del 03/02/2015, Rv. 263998); Sez. TERZA PENALE, Sentenza n.5996 del 12/02/2024 (ECLI:IT:CASS:2024:5996PEN), udienza del 09/01/2024, Presidente GALTERIO DONATELLA Relatore DI STASI ANTONELLA
NOTIFICAZIONE AVVENUTA "A MANI PROPRIE" A FRONTE DI DIFFERENTE LUOGO INDICATO NELL'ELEZIONE DI DOMICILIO
Notificazione avvenuta "a mani proprie", a fronte di differente luogo indicato nell'elezione di domicilio tenuto conto di consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui la notificazione eseguita "a mani proprie" dell'imputato, pur in presenza di un'elezione di domicilio, è valida dovunque essa avvenga, in quanto costituisce la forma più sicura per portare l'atto a conoscenza del destinatario (tra le tante, Sez. 1, n. 9544 del 26/09/2017 dep. 2018, Rv. 272309 - 01); Sez. SETTIMA PENALE, Ordinanza n.6220 del 12/02/2024 (ECLI:IT:CASS:2024:6220PEN), udienza del 08/01/2024, Presidente CAPOZZI ANGELO Relatore COSTANTINI ANTONIO
Art 648 cp RICETTAZIONE
Al consolidato orientamento di questa Corte (per tutte, Sez. II, n. 29198 del 25/05/ 2010, Fontanella, rv. 248265), per il quale, ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta anche sulla base dell'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede; d'altro canto (Sez. II, n. 45256 del 22/11/2007, Lapertosa, Rv. 238515), ricorre il dolo di ricettazione nella forma eventuale quando l'agente ha consapevolmente accettato il rischio che la cosa acquistata o ricevuta fosse di illecita provenienza, non limitandosi ad una semplice mancanza di diligenza nel verificare la provenienza della cosa, che invece connota l'ipotesi contravvenzionale dell'acquisto di cose di sospetta provenienza. Né si richiede all'imputato di provare la provenienza del possesso delle cose, ma soltanto di fornire una attendibile spiegazione dell'origine del possesso delle cose medesime, assolvendo non ad onere probatorio, bensì ad un onere di allegazione di elementi, che potrebbero costituire l'indicazione di un tema di prova per le parti e per i poteri officiosi del giudice, e che comunque possano essere valutati da parte del giudice di merito secondo i comuni principi del libero convincimento (in tal senso, Cass. pen., Sez. un., n. 35535 del 12/07/2007, CED Cass. n. 236914) Sez. SECONDA PENALE, Sentenza n.6323 del 13/02/2024 (ECLI:IT:CASS:2024:6323PEN), udienza del 07/11/2023, Presidente ROSI ELISABETTA Relatore IMPERIALI LUCIANO
Art 187 CdS ACCERTAMENTI NON INVASIVI NON È RICHIESTA SINTOMATOLOGIA
Ai fini dell'integrazione del reato di cui all'art. 187, commi 2 e 7, cod. strada, non è richiesto che, per procedere agli accertamenti non invasivi oggetto della condotta di rifiuto, sussista una sintomatologia che lasci sospettare lo stato di alterazione psicofisica da sostanze stupefacenti, sintomatologia invece necessaria al fine di procedere al prelievo di campioni biologici presso strutture sanitarie (cfr. Sez. 4, n. 24914 del 19/02/2019, Rv. 276363 - 01"). Sez. SETTIMA PENALE, Ordinanza n.5402 del 07/02/2024 (ECLI:IT:CASS:2024:5402PEN), udienza del 17/01/2024, Presidente FERRANTI DONATELLA Relatore BRUNO MARIAROSARIA
Carissimi lettori, anche questa volta abbiamo accolto le vostre richieste è attivato un nuovo Portale https://attidipoliziagiudiziaria.eu/ per i non addetti ai lavori, ovvero privati ed eventuali Studi di settore!.
Abbiamo raccolto in varie sezioni e approfondito giuridicamente alcune materie già trattate nel nostro Portale Ufficiale dedicato alle FF.OO https://attiemodellidipoliziagiudiziaria.eu/ , proprio per ampliarne la platea, creando uno spazio di crescita comune progressivo, anche in base ai feedback che riceveremo durante questo periodo.
Gli spazi che man mano andremo ad arricchire avranno un comune denominatore, ovvero la conoscenza delle particolari materie della Polizia Giudiziaria. Non ci resta che invitarvi ad aderire a questo nuovo progetto!

La redazione
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PERICOLO DI FUGA
Va poi ricordato che, per ritenere la sussistenza del pericolo di fuga, è necessario e sufficiente accertare - con giudizio prognostico verificabile, perché ancorato alla concreta situazione di vita del soggetto, alle sue frequentazioni, ai precedenti penali, alle pendenze giudiziarie e, più in generale, a specifici elementi vicini nel tempo - l'esistenza di un effettivo e prevedibilmente prossimo pericolo di allontanamento, tale da richiedere un tempestivo intervento cautelare (Sez. 6, n. 48103 del 27/09/2018, Roncali, Rv. 274220 - 01; Sez. 6, n. 16864 del 07/03/2018, Vescio, Rv. 273011 - 01): in definitiva, il requisito dell'attualità del pericolo di fuga postula la formulazione di un giudizio prognostico in base al quale si giunga a ritenere, senza il ricorso a formule astratte e non verificabili in concreto, che sia imminente la sottrazione dell'indagato al processo e, in caso di condanna, all'irrogazione della pena (Sez. 3, n. 18496 del 11/01/2017, F., Rv. 269630 - 01). Il pericolo di fuga è, infatti, la "rilevante plausibilità che l'indagato, se lasciato in libertà, si sottragga alla pretesa di giustizia" (Sez. 2, Sentenza n. 2935 del 15/12/2021, dep. 2022, PM in proc. Sylla, Rv. 282592); nel pericolo di sottrazione alla pretesa di giustizia non c'è solo il rischio di non esecuzione della decisione irrevocabile di condanna, ma anche la possibilità che l'indagato si sottragga ai provvedimenti dell'autorità giudiziaria in fase di indagini, alla celebrazione del processo, o all'esecuzione di ulteriori misure cautelari a suo carico (cfr. Sez. 5, Sentenza n. 7270 del 06/07/2015, dep. 2016, Giugliano, Rv. 267135), con conseguente rischio di allontanamento clandestino da parte della persona (Sez. 6, Sentenza n. 27357 del 19/06/2013, Elmazaj, Rv. 256568) Sez. PRIMA PENALE, Sentenza n.7705 del 21/02/2024 (ECLI:IT:CASS:2024:7705PEN), udienza del 03/11/2023, Presidente ROCCHI GIACOMO Relatore CURAMI MICAELA SERENA
NE BIS IN IDEM
«Ai fini della preclusione connessa al principio "ne bis in idem", l'identità del fatto sussiste quando vi sia corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi (condotta, evento, nesso causale) e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona» (Sez. U, n. 34655 del 28/06/2005, Donati, Rv. 231799 - 01; fra le successive, Sez. 2, n. 52606 del 31/10/2018, Biancucci, Rv. 275518 - 02; Sez. 1, n. 41172 del 26/10/2011, Cortinovis, Rv. 251554 - 01). Sez. PRIMA PENALE, Sentenza n.7710 del 21/02/2024 (ECLI:IT:CASS:2024:7710PEN), udienza del 06/12/2023, Presidente ROCCHI GIACOMO Relatore SIANI VINCENZO
Art 659 cp DISTURBO DEL RIPOSO
ai fini della configurabilità della contravvenzione di cui all'art. 659 cod. pen., non sono necessarie né la vastità dell'area interessata dalle emissioni sonore, né il disturbo di un numero rilevante di persone, essendo sufficiente che i rumori siano idonei ad arrecare disturbo ad un gruppo indeterminato di persone, anche se raccolte in un ambito ristretto, come un condominio (Sez.3, n. 18521 del 11/01/2018, Rv.273216 - 01); perché sussista la contravvenzione di cui all'art. 659 cod. pen. relativamente ad attività che si svolge in ambito condominiale, è necessaria la produzione di rumori idonei ad arrecare disturbo o a turbare la quiete e le occupazioni non solo degli abitanti dell'appartamento sovrastante o sottostante la fonte di propagazione, ma di una più consistente parte degli occupanti il medesimo edificio (Sez.1,n 45616 del 14/10/2013, Rv.257345 - 01); l'attitudine dei rumori a disturbare il riposo o le occupazioni delle persone non va necessariamente accertata mediante perizia o consulenza tecnica, ma ben può il giudice fondare il suo convincimento su elementi probatori di diversa natura, quali le dichiarazioni di coloro che sono in grado di riferire le caratteristiche e gli effetti dei rumori percepiti, sì che risulti oggettivamente superata la soglia della normale tollerabilità (Sez.1,n.20954 del 18/01/2011, Rv.250417; Sez.3, n.11031 del 05/02/2015, Rv.263433). Sez. TERZA PENALE, Sentenza n.7717 del 22/02/2024 (ECLI:IT:CASS:2024:7717PEN), udienza del 10/01/2024, Presidente ANDREAZZA GASTONE Relatore DI STASI ANTONELLA
Art 173 cpmp DISOBBEDIENZA
L'azione tipica del reato di disobbedienza, previsto dall'art. 173 cod. pen. mi!. Pace, consiste infatti nel rifiuto, nella omissione o nel ritardo di obbedienza ad un ordine attinente alla disciplina o al servizio, impartito da un superiore, da parte di un militare, dovendosi intendere per ordine qualunque manifestazione di volontà che, nei predetti ambiti, non lasci alcun margine di libertà al comportamento del subordinato (Sez. 1, n. 8716 del 15/07/1993, Cerrone, Rv. 195073-01). Non è necessario che tale volontà sia espressa categoricamente, o con speciali e determinate formalità, essendo il subordinato in ogni caso vincolato al dovere di obbedienza, che non può eludere (Sez. 1, n. 3007 del 23/12/1987, dep. 1988, Indice, 177825-01). Il dolo è quello generico, costituito dalla volontà di rifiutare di obbedire, nella piena consapevolezza della ribellione funzionale e dell'attinenza alla disciplina o al servizio dell'ordine impartito (Sez. 1, n. 28232 del 13/06/2014, Ciccone, Rv. 261412-01). Sez. PRIMA PENALE, Sentenza n.7312 del 19/02/2024 (ECLI:IT:CASS:2024:7312PEN), udienza del 22/11/2023, Presidente MOGINI STEFANO Relatore CENTOFANTI FRANCESCO
Art 640 cp TRUFFA
Ai fini della configurabilità del reato di truffa, la prova dell'elemento soggettivo "può desumersi dalle concrete circostanze e dalle modalità esecutive dell'azione criminosa, attraverso le quali, con processo logico-deduttivo, è possibile risalire alla sfera intellettiva e volitiva del soggetto, in modo da evidenziarne la cosciente volontà e rappresentazione degli elementi oggettivi del reato, quali l'inganno, il profitto ed il danno, anche se preveduti come conseguenze possibili della propria condotta, di cui si sia assunto il rischio di verificazione" (Sez. 5, n. 30726 del 09/09/2020, Giunghiglia, Rv. 279908 - 01; nello stesso senso Sez. 5, n. 39472 del 19/06/2023, Correra). Sez. SECONDA PENALE, Sentenza n.7337 del 19/02/2024 (ECLI:IT:CASS:2024:7337PEN), udienza del 01/12/2023, Presidente DE SANTIS ANNA MARIA Relatore CERSOSIMO EMANUELE
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La redazione
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AGGRAVANTE ESPOSIZIONE DELLA COSA PER NECESSITÀ O PER CONSUETUDINE O PER DESTINAZIONE ALLA PUBBLICA FEDE
Sussiste l'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen. - sub specie di esposizione della cosa per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede - nel caso in cui il soggetto attivo si impossessi della merce sottratta dai banchi di un supermercato, considerato che nei supermercati - in cui la scelta delle merci avviene con il sistema del self service - la vigilanza praticata dagli addetti è priva di carattere continuativo e si con- nota come occasionale e/o a campione, mentre l'esclusione dell'aggravante in que- stione richiede che sulla cosa sia esercitata una custodia continua e diretta, non es- sendo sufficiente, a tal fine, una vigilanza generica, saltuaria ed eventuale (Sez. 5, n. 6416 del 14/11/2014, dep. 2015, Garofalo, Rv. 262663). In altri termini, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, in tema di furto, la circostanza aggravante dell'esposizione della cosa alla pubblica fede non è esclusa dall'esistenza, nel luogo in cui si consuma il delitto, di un sistema di video- sorveglianza, mero strumento di ausilio per la successiva individuazione degli autori del reato, non idoneo a garantire l'interruzione immediata dell'azione criminosa, men- tre solo una sorveglianza specificamente efficace nell'impedire la sottrazione del bene consente di escludere l'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen. (Sez. 5, n. 1509 del 26/10/2020, dep. 2021, Saja, Rv. 280157). Sez. SETTIMA PENALE, Ordinanza n.8554 del 27/02/2024 (ECLI:IT:CASS:2024:8554PEN), udienza del 14/02/2024, Presidente FERRANTI DONATELLA Relatore ESPOSITO ALDO
Art 186 e 187 CdS RIFIUTO NON SUSSISTE OBBLIGO DI DARE AVVISO
Invero si è ormai consolidato l'orientamento per cui l'obbligo di dare avviso al conducente della facoltà di farsi assistere da un difensore per l'attuazione dell'"alcoltest" non sussiste nel caso di rifiuto di sottoporsi all'accertamento (Sez. 4, n. 29275 del 12/06/2019, Rv. 278547 - 01; Sez. 4, n. 40275 del 19/07/2019, Rv. 278548; Massime precedenti Conformi: N. 34470 del 2016 Rv. 267877 - 01, N. 43845 del 2014 Rv. 260603) Sez. SETTIMA PENALE, Ordinanza n.8558 del 27/02/2024 (ECLI:IT:CASS:2024:8558PEN), udienza del 14/02/2024, Presidente FERRANTI DONATELLA Relatore RICCI ANNA LUISA ANGELA
QUERELA SOTTOSCRIZIONE AUTENTICA
Le conclusioni non sono affatto smentite, ma sono anzi confermate, dalla giurisprudenza a Sezioni Unite che il Pubblico ministero ricorrente cita, e che recita: «la mancata identificazione del soggetto che presenta la querela non determina l'invalidità dell'atto allorché ne risulti accertata la sicura provenienza» (Sez. U, n. 26268 del 28/03/2013, Cavalli, Rv. 255584). Si tratta, infatti, di un principio che è stato affermato in un caso nel quale la querela era stata appunto autenticata dal difensore, il quale poi aveva incaricato per il deposito un'altra persona; sicché le Sezioni Unite hanno potuto affermare nell'occasione che «la querela sottoscritta con firma autenticata dal difensore non richiede ulteriori formalità per la presentazione ad opera di un soggetto diverso dal proponente, che può effettuarla anche se non sia munito di procura speciale. Ne consegue che, in tal caso, il conferimento al difensore dell'incarico di presentare la querela non necessita di forma scritta» (Sez. U, cit., Rv. 255583; cfr. anche Sez. 4, n. 51592 del 29/11/2023, Noel, Rv. 285536 e Sez. 2, n. 6342 del 18/12/2014, dep. 2015, Rufo, Rv. 262569). In definitiva, è stato correttamente applicato il principio in forza del quale la querela spedita a mezzo posta (cui va equiparato l'inoltro a mezzo pec) deve essere munita di autenticazione della sottoscrizione proveniente da un soggetto a ciò legittimato a norma dell'art. 337, cod. proc. pen., con la conseguenza che in mancanza di firma autenticata, l'istanza punitiva deve ritenersi inesistente (Sez. 2, n. 52601 del 05/12/2014, dep. 2015, Colombini, Rv. 261631) Sez. QUINTA PENALE, Sentenza n.8920 del 29/02/2024 (ECLI:IT:CASS:2024:8920PEN), udienza del 08/02/2024, Presidente MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore SGUBBI VINCENZO
Art 189 cds OMISSIONE DI SOCCORSO
Quanto alle doglianze (espresse nei primi due motivi) afferenti all'applicazione dell'art. 189, comma 7, cod. strada, è opportuno ricordare che la giurisprudenza di legittimità ha superato quell'orientamento per il quale il danno alle persone, nel reato di omissione di soccorso a seguito di incidente stradale, costituiva una condizione obiettiva di punibilità, in quanto tale non incluso nell'oggetto del dolo (Sez. 4, n. 327 del 31/10/1997, dep. 1998, Martino, Rv. 209677). Secondo il più recente e prevalente orientamento, il dolo deve investire non solo l'evento dell'incidente, ma anche il danno alle persone e la necessità del soccorso, altresì osservandosi che la consapevolezza sul bisogno di soccorso della persona coinvolta nell'incidente può assumere la forma del dolo eventuale, "che si configura normalmente in relazione all'elemento volitivo, ma che può attenere anche all'elemento intellettivo, quando l'agente consapevolmente rifiuti di accertare la sussistenza degli elementi in presenza dei quali il suo comportamento costituisce reato, accettandone per ciò stesso l'esistenza (ex multis, Sez. 4, n. 34134 del 13/07/2007, Agostinone, Rv. 237239). Va quindi ribadito che la necessità del soccorso è elemento essenziale della fattispecie tipica delineata dall'art. 189, comma 7, cod. strada. Mentre nel reato di "fuga", di cui al comma 6 della medesima disposizione, è sufficiente che si verifichi un incidente riconducibile al proprio comportamento che sia concretamente idoneo a produrre eventi lesivi, senza che debba riscontrarsi l'esistenza di un effettivo danno alle persone (Sez. 4, n. 17220 del 06/03/2012, Turcan, Rv. 252374; Sez. 4, n. 34335 del 03/06/2009, Rizzante, Rv. 245354), per il reato di omissione di assistenza, di cui al predetto comma 7, si richiede che il bisogno dell'investito sia effettivo. Effettività che si reputa insussistente nel caso di assenza di lesioni o di morte o allorché altri abbia già provveduto e non risulti più necessario, né utile o efficace, l'ulteriore intervento dell'obbligato, dovendosi tuttavia precisare che l'assenza di lesioni o morte o la presenza di un soccorso prestato da altri non possono essere conosciute ex post dall'investitore, dovendo questi essersene reso conto in base ad obiettiva constatazione prima dell'allontanamento (Sez. 4, n. 18748 del 04/05/2022, Manganelli Luigi, Rv. 283212; Sez. 4, n. 39088 del 03/05/2016, Maracine, Rv. 267601; Sez. 4, n. 5416 del 25/11/1999, dep. 2000, Sitia A e altri, Rv. 216465). Ciò detto, occorre rammentare che la giurisprudenza di questa Corte (Sez. 4, n. 14610 del 30/01/2014, Rossini, in motivazione) ha precisato che il contenuto dell'obbligo di prestare assistenza non può essere circoscritto alla prestazione del mero soccorso sanitario, poiché i doveri di solidarietà che gravano sull'utente della strada impongono di considerare la locuzione "prestare l'assistenza occorrente alle persone ferite" come alludente ad ogni possibile forma di assistenza, anche residuale, tenuto conto dell'ampiezza della condizione di bisogno determinata dall'investimento; bisogno che riflette le pregiudicate condizioni psichiche, fisiche e relazionali in cui improvvisamente viene a trovarsi la vittima. L'interpretazione della norma, pertanto, conduce a ritenere che l'assistenza alle persone ferite non sia rappresentata dal solo soccorso sanitario ma da ogni forma di aiuto di ordine morale e/o materiale richiesta dalle circostanze del caso. Deve, pertanto, ribadirsi il principio giurisprudenziale per il quale "la presenza di altre persone sul luogo di un incidente stradale non esime l'investitore dal dovere dell'assistenza nei confronti dell'investito ogni volta che il suo intervento possa apparire utile. Ne deriva che l'investitore resta dispensato da detto dovere solo quando si sia accertato che l'aiuto sia stato fornito da terzi in maniera effettivamente adeguata" (Sez. 4, n. 711 del 12/03/1969, Roma, Rv. 111841). Perché l'investitore non risponda della fattispecie incriminatrice prevista dal comma 7 dell'art. 189 cod.
strada occorre che la assistenza fornita da altri si sia adeguatamente e compiutamente conclusa, dovendo l'avverbio "già", posto a presidio della locuzione "altri abbia già provveduto" intendersi secondo il suo significato e cioè - se riferito ad un verbo, come in questo caso - nel senso dell'avvenuto compimento dell'azione, e non di una situazione ancora in divenire.
Il Giudice del rinvio correttamente afferma che la condotta dell'imputato - consistita nell'aver abbandonato il luogo dell'incidente senza lasciare alla persona offesa o ad altri i propri dati, al punto che per la sua individuazione è stato necessario l'intervento del motociclista che aveva rilevato la targa della sua auto - abbia integrato il c.d. reato di fuga, atteso che esso è finalizzato a garantire l'identificazione dei soggetti coinvolti nell'investimento e la ricostruzione delle modalità del sinistro (Sez. 4, n. 3783 del 10/10/2014, dep. 2015, Balboni, Rv. 261945; nello stesso senso, Sez. 4, n. 42308 del 07/06/2017, Massucco, Rv. 270885, secondo cui, in tema di circolazione stradale, risponde del reato previsto dall'art. 189, comma 6, cod. strada, il soggetto che, coinvolto in un sinistro con danni alle persone, effettui soltanto una sosta momentanea, senza fornire le proprie generalità). Sez. QUARTA PENALE, Sentenza n.8286 del 26/02/2024 (ECLI:IT:CASS:2024:8286PEN), udienza del 12/12/2023, Presidente DOVERE SALVATORE Relatore DAWAN DANIELA
Art 154 cds
In particolare l'art.154, comma 3, lett.b) C.d.S. richiede che, per svoltare a sinistra anche per immettersi in luogo non soggetto a pubblico passaggio, il conducente è tenuto ad accostarsi all'asse della carreggiata e, qualora si tratti di intersezione, ad eseguire la svolta in prossimità del centro della intersezione e a sinistra di questa; il presupposto della svolta peraltro consiste nella sicurezza di potere effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada, tenendo conto della posizione, distanza e direzione di essi (art.154 comma 1 lettera a) Cod.della Strada). Né d'altro canto poteva nel caso in specie operare il principio dell'affidamento in presenza di una precedenza di fatto, la quale sussiste soltanto nei casi in cui il veicolo si presenti all'incrocio con tanto anticipo da consentirgli di effettuarne l'attraversamento senza che si verifichi la collisione e senza che il conducente, cui spetta la precedenza di diritto, sia costretto ad effettuare manovre di emergenza, o a rallentare, oltre i limiti richiesti dalla presenza del crocevia o, addirittura, a fermarsi (sez.4, n.33385 del 8/07/2009, Ianniello, Rv. 240900; n.53304 del 29/09/2016, P.C. in proc.Sanavio, Rv.268691) Sez. QUARTA PENALE, Sentenza n.8288 del 26/02/2024 (ECLI:IT:CASS:2024:8288PEN), udienza del 12/12/2023, Presidente DOVERE SALVATORE Relatore BELLINI UGO
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