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Art 260 cpp DISTRUZIONE DELLE MERCI
L'art. 260, comma 3-bis, cod. proc. pen., limita la possibilità di procedere alla distruzione delle merci di cui sono comunque vietati la fabbricazione, il possesso, la detenzione o la commercializzazione alle seguenti ipotesi ben delimitate e alternative tra loro: a) la difficile o particolarmente onerosa custodia; b) la custodia pericolosa per la sicurezza, la salute o l'igiene pubblica; c) l'evidente violazione dei divieti di fabbricazione, possesso, detenzione e commercializzazione. All'evidenza, nel presente caso si configura la prima tra le ipotesi formulate dalla norma alla luce dei costi che la conservazione della quarantina di borse sequestrate all'imputato imponeva all'Erario (reperimento e messa a disposizione degli spazi; spese di custodia) senza alcuna concreta possibilità di recupero a carico dell'imputato o a mezzo della rivendita dei beni, vietata dalla legge. Correttamente pertanto, in tali casi, è stato stabilito il principio per cui contro il provvedimento con il quale l'autorità giudiziaria, ai sensi dell'art. 260, comma terzo, c. p.p., abbia disposto l'alienazione o la distruzione di cose sottoposte a sequestro probatorio è esperibile unicamente l'incidente di esecuzione (Sez. 3, n. 27866 del 10/05/2016 Praz Rv. 267349 - 01; in motivazione si fa espresso riferimento al provvedimento ex art.260 comma 2 bis c. p. p.). Sez. SECONDA PENALE, Sentenza n.8934 del 01/03/2024 (ECLI:IT:CASS:2024:8934PEN), udienza del 03/11/2023, Presidente DI PAOLA SERGIO Relatore FLORIT FRANCESCO
Art 56 628 CP TENTATA RAPINA IMPROPRIA
E’ configurabile il tentativo di rapina impropria nel caso in cui l'agente, dopo aver compiuto atti idonei alla sottrazione della cosa altrui, non portati a compimento per cause indipendenti dalla propria volontà, adoperi violenza o minaccia per assicurarsi l'impunità. (Sez. U, Sentenza n. 34952 del 19/04/2012 Cc. (dep. 12/09/2012 ) Rv. 253153 - 01). Sez. SECONDA PENALE, Sentenza n.8944 del 01/03/2024 (ECLI:IT:CASS:2024:8944PEN), udienza del 23/01/2024, Presidente ROSI ELISABETTA Relatore BORSELLINO MARIA DANIELA
Art 628 cp REATO DI RAPINA
E' stato affermato che il reato di rapina si consuma nel momento in cui la cosa sottratta cade nel dominio esclusivo del soggetto agente, anche se per breve tempo e nello stesso luogo in cui si è verificata la sottrazione, e pur se, subito dopo il breve impossessamento, il soggetto agente sia costretto ad abbandonare la cosa sottratta per l'intervento dell'avente diritto o della Forza pubblica. (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto consumata la rapina presso un esercizio commerciale con riferimento alla condotta dell'imputato, che, dopo essersi impossessato, sotto la minaccia di un arma, di denaro ed altri beni della persona offesa, a seguito della reazione violenta di quest'ultima veniva gravemente ferito e successivamente arrestato). (Sez. 2, Sentenza n. 14305 del 14/03/2017 Ud. (dep. 23/03/2017 ) Rv. 269848 – 01 Sez. SECONDA PENALE, Sentenza n.8944 del 01/03/2024 (ECLI:IT:CASS:2024:8944PEN), udienza del 23/01/2024, Presidente ROSI ELISABETTA Relatore BORSELLINO MARIA DANIELA
INDIVIDUAZIONE, PERSONALE O FOTOGRAFICA
L'individuazione, personale o fotografica, di un soggetto, compiuta nel corso delle indagini preliminari, costituisce una manifestazione riproduttiva di una percezione visiva e rappresenta una specie del più generale concetto di dichiarazione, sicché la sua forza probatoria non discende dalle modalità formali del riconoscimento bensì dal valore della dichiarazione confermativa, alla stessa stregua della deposizione testimoniale, e non dalle formalità di assunzione previste dall'art. 213 cod. proc. pen. per la ricognizione personale, utili ai fini della efficacia dimostrativa secondo il libero apprezzamento del giudice (tra le altre: Sez. 5, n. 23090 del 10/07/2020, Signorelli, Rv. 279437 - 01). Sez. SECONDA PENALE, Sentenza n.8999 del 01/03/2024 (ECLI:IT:CASS:2024:8999PEN), udienza del 23/01/2024, Presidente ROSI ELISABETTA Relatore RECCHIONE SANDRA
LOCALIZZAZIONE MEDIANTE RILEVAMENTO SATELLITARE GPS
Si deve ribadire la pacifica giurisprudenza di questa Corte secondo la quale «la localizzazione "da remoto", a mezzo di sistema di rilevamento satellitare (GPS), degli spostamenti di un soggetto, rientrante fra i mezzi atipici di ricerca della prova, è utilizzabile nel processo penale senza necessità di autorizzazione preventiva da parte dell'autorità giudiziaria, in quanto non si risolve in una interferenza con il diritto alla riservatezza delle comunicazioni, né in una lesione dell'inviolabilità del domicilio» (Sez. 4, n. 21856 del 21/04/2022, Bresciani, Rv. 283386 - 01; Sez. 2, n. 23172 del 04/04/2019, M., Rv. 276966 - 02; Sez. 2, n. 21644 del 13/02/2013, Badagliacca, Rv. 255542 - 01; Sez. 4, n. 48279 del 27/11/2012, Lleshi, Rv. 253953 - 01; Sez. 1, n. 9416 del 07/01/2010, Congia, Rv. 246774 - 01; Sez. 6, Sentenza n. 15396 del 11/12/2007, Sitzia, 2008, Rv. 239635 - 01). Sez. PRIMA PENALE, Sentenza n.9015 del 01/03/2024 (ECLI:IT:CASS:2024:9015PEN), udienza del 14/11/2023, Presidente DI NICOLA VITO Relatore MONACO MARCO MARIA
INDIVIDUAZIONE, PERSONALE O FOTOGRAFICA
L'individuazione, personale o fotografica, di un soggetto, compiuta nel corso delle indagini preliminari, costituisce una manifestazione riproduttiva di una percezione visiva e rappresenta una specie del più generale concetto di dichiarazione, sicché la sua forza probatoria non discende dalle modalità formali del riconoscimento bensì dal valore della dichiarazione confermativa, alla stessa stregua della deposizione testimoniale, e non dalle formalità di assunzione previste dall'art. 213 cod. proc. pen. per la ricognizione personale, utili ai fini della efficacia dimostrativa secondo il libero apprezzamento del giudice (tra le altre: Sez. 5, n. 23090 del 10/07/2020, Signorelli, Rv. 279437 - 01). Sez. SECONDA PENALE, Sentenza n.8999 del 01/03/2024 (ECLI:IT:CASS:2024:8999PEN), udienza del 23/01/2024, Presidente ROSI ELISABETTA Relatore RECCHIONE SANDRA
AGGRAVANTE MEZZO FRAUDOLENTO PASSARE CON CARRELLO PIENO DI MERCE PASSANDO DAL VARCO INFORMAZIONI ED ESIBENDO SCONTRINO GIORNO PRECEDENTE
In tema di furto aggravato, per "mezzo fraudolento" deve intendersi qualunque azione insidiosa, improntata ad astuzia o scaltrezza, atta a soverchiare o sorprendere la contraria volontà del detentore della cosa, eludendo gli accorgimenti predisposti dal soggetto passivo a difesa della stessa, come avviene nel caso di introduzione nel luogo del furto per via diversa da quella ordinaria (Sez. 7, Ord. n. 8757 del 07/11/2014, dep. 2015, Bontempi, Rv. 262669 relativa a fattispecie in cui la Corte ha ritenuto integrata l'ag- gravante in oggetto nella condotta dell'imputato che aveva scavalcato la recinzione di un negozio per impadronirsi di alcune piante, consegnandole al complice che si trovava all'esterno dell'esercizio commerciale; Sez. 4, n. 13871 del 06/02/2009, Tundo, Rv. 243203). L'aggravante dell'uso del mezzo fraudolento delinea una condotta, posta in es- sere nel corso dell'azione delittuosa dotata di marcata efficienza offensiva e caratterizzata da insidiosità, astuzia, scaltrezza, idonea, quindi, a sorprendere la contraria volontà del detentore e a vanificare le misure che questi ha apprestato a difesa dei beni di cui ha la disponibilità (Sez. U, n. 40354 del 18/07/2013, Sciuscio, Rv. 255974; Sez. 5, n. 32847 del 03/04/2019, Lazzari, Rv. 276924). Tale circostanza è configurabile anche quando l'accorgimento malizioso sia posto in essere dopo la sottrazione, in quanto finalizzato a garantire il provento dell'azione delittuosa consolidando lo spossessamento realizzato con l'azione furtiva (Sez. 2, n. 43912 del 04/10/2019, Gabellone, Rv. 277713). I suesposti principi hanno trovato applicazione anche in una fattispecie analoga a quella in esame, laddove si è riconosciuta l'aggravante nel comportamento di chi si impossessa di merce, ponendola sul carrello e portandola fuori da un supermercato passando per il varco delle informazioni ed esibendo al personale scontrino relativo ad acquisti effettuati il giorno precedente, trattandosi di condotta idonea a far venire meno la vigilanza del personale addetto al supermercato in ordine all'impossessa- mento in corso (Sez. 5, n. 3478 del 05/02/1998, Gullà, Rv. 210807).Sez. SETTIMA PENALE, Ordinanza n.8522 del 27/02/2024 (ECLI:IT:CASS:2024:8522PEN), udienza del 14/02/2024, Presidente FERRANTI DONATELLA Relatore ESPOSITO ALDO
QUERELA LA VOLONTÀ DI CHIEDERE LA PUNIZIONE DEL COLPEVOLE NON È SOTTOPOSTA A PARTICOLARI FORMALITÀ
Come è noto, la volontà di chiedere la punizione del colpevole non è sottoposta a particolari formalità e può ricavarsi dall'esame dello stesso atto di querela. Invero, «in tema di reati perseguibili a querela, la sussistenza della volontà di punizione da parte della persona offesa non richiede formule particolari e, pertanto, può essere riconosciuta dal giudice anche in atti che non contengono la sua esplicita manifestazione, i quali, ove emergano situazioni di incertezza, vanno, comunque, interpretati alla luce del "favor querelae"» (Sez. 5, n. 2665 del 12/10/2021, dep. 2022, PMT c/ Baia Antonio, Rv. 282648)). Sez. QUARTA PENALE, Sentenza n.8290 del 26/02/2024 (ECLI:IT:CASS:2024:8290PEN), udienza del 13/12/2023, Presidente CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore DAWAN DANIELA
INVESTIMENTO DI PEDONE
Il conducente di un veicolo è tenuto a vigilare al fine di avvistare il pedone, il cui avvistamento, poi, implica la percezione di una situazione di pericolo, in presenza della quale il conducente è tenuto a porre in essere una serie di accorgimenti (in particolare, moderare la velocità e, all'occorrenza, arrestare la marcia del veicolo) al fine di prevenire il rischio di un investimento. Da ciò consegue che, nel caso di investimento di un pedone, perché possa essere affermata la colpa esclusiva di costui per le lesioni subite o per la morte, rileva la sua "avvistabilità" da parte del conducente del veicolo investitore. È cioè necessario che quest'ultimo si sia trovato, per motivi estranei ad ogni suo obbligo di diligenza, nella oggettiva impossibilità di avvistare il pedone e di osservarne tempestivamente i movimenti, attuati in modo rapido ed inatteso; occorre, inoltre, che nessuna infrazione alle norme della circolazione stradale ed a quelle di comune prudenza sia riscontrabile nel comportamento del conducente del veicolo (cfr., tra le tante, Sez. 4, n. 33207 del 02/07/2013, Rv. 255995). Sez. QUARTA PENALE, Sentenza n.9174 del 04/03/2024 (ECLI:IT:CASS:2024:9174PEN), udienza del 11/01/2024, Presidente SERRAO EUGENIA Relatore RANALDI ALESSANDRO
Art 628 cp MINACCIA COSTITUTIVA DEL REATO DI RAPINA
E' appena il caso di ribadire che la minaccia costitutiva del reato di rapina, oltre che palese, esplicita e determinata, può essere manifestata in modi e forme differenti, ovvero in maniera implicita, larvata, indiretta e indeterminata, essendo solo necessario che sia idonea a incutere timore e a coartare la volontà del soggetto passivo, in relazione alle circostanze concrete, alla personalità dell'agente, alle condizioni soggettive della vittima e alle condizioni ambientali in cui questa versa (cfr., in tal senso, Sez. 2 - , Sentenza n. 27649 del 09/03/2021, Salvia, Rv. 281467 - 01; Sez. 2, n. 44347 del 25/11/2010, Angelini, Rv. 249183 - 01). Sez. SECONDA PENALE, Sentenza n.8982 del 01/03/2024 (ECLI:IT:CASS:2024:8982PEN), udienza del 14/02/2024, Presidente PETRUZZELLIS ANNA Relatore CIANFROCCA PIERLUIGI
Art 610 cp VIOLENZA PRIVATA E SEQUESTRO DI PERSONA
Il delitto di violenza privata, preordinato a reprimere fatti di coercizione non espressamente contemplati da specifiche disposizioni di legge, ha in comune con il delitto di sequestro di persona l'elemento materiale della costrizione, ma e ne differenzia perché in esso viene lesa la libertà psichica di autodeterminazione del soggetto passivo, mentre nel sequestro di persona viene lesa la libertà di movimento; ne consegue che, per il principio di specialità di cui all'art.15 cod. pen., non è configurabile il delitto di violenza privata qualora la violenza, fisica o morale, sia stata usata direttamente ed esclusivamente per privare la persona offesa della libertà di movimento (cfr., in tal senso, Sez. 5, n. 44548 del 08/05/2015, T., Rv. 264685 - 01); il delitto di violenza privata ha in comune con il delitto di sequestro di persona l'elemento materiale della costrizione, ma se ne differenzia per il fatto che in esso viene lesa la libertà psichica di determinazione del soggetto passivo, mentre nel sequestro di persona viene lesa la libertà di movimento dello stesso; pertanto, quando l'agente persegua un fine ulteriore rispetto alla mera privazione della libertà di movimento, volto a costringere taluno a fare, tollerare od omettere qualcosa, i due reati concorrono, sussistendo distinte lesioni dei beni giuridici tutelati (cfr., così, Sez. 5, n. 10543 del 31/10/2014, Pizzardi, Rv. 263453 - 01). Sez. SECONDA PENALE, Sentenza n.8982 del 01/03/2024 (ECLI:IT:CASS:2024:8982PEN), udienza del 14/02/2024, Presidente PETRUZZELLIS ANNA Relatore CIANFROCCA PIERLUIGI
Sulla GU n.63 del 15-3-2024) è stata pubblicata la LEGGE 4 marzo 2024, n. 25 avente ad oggetto MODIFICHE AGLI ARTICOLI 61, 336 E 341-BIS DEL CODICE PENALE E ALTRE DISPOSIZIONI PER LA TUTELA DELLA SICUREZZA DEL PERSONALE SCOLASTICO.
Modifica all'articolo 61 del codice penale
All'articolo 61 del codice penale, dopo il numero 11-octies) e' aggiunto il seguente:
«11-novies) l'avere agito, nei delitti commessi con violenza o minaccia, in danno di un dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario della scuola, a causa o nell'esercizio delle loro funzioni».
Modifiche all'articolo 336 del codice penale
All'articolo 336 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il primo comma e' inserito il seguente:
«La pena e' aumentata fino alla meta' se il fatto e' commesso dal genitore esercente la responsabilita' genitoriale o dal tutore dell'alunno nei confronti di un dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario della scuola»;
b) al secondo comma, le parole: «persone anzidette» sono sostituite dalle seguenti: «persone di cui al primo e al secondo comma».
Modifica all'articolo 341-bis del codice penale
All'articolo 341-bis del codice penale, dopo il primo comma e' inserito il seguente:
«La pena e' aumentata fino alla meta' se il fatto e' commesso dal genitore esercente la responsabilita' genitoriale o dal tutore dell'alunno nei confronti di un dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo o amministrativo della scuola».
Vigente al: 30-3-2024
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La redazione
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Sulla GU n.67 del 20-3-2024 è stato pubblicato il DECRETO LEGISLATIVO 19 marzo 2024, n. 31 Avente ad oggetto “Disposizioni integrative e  correttive  del  decreto  legislativo  10 ottobre 2022, n. 150, di attuazione della legge 27 settembre 2021, n.134, recante delega al Governo per l'efficienza del  processo  penale nonche' in materia di giustizia  riparativa  e  disposizioni  per  la celere definizione dei procedimenti giudiziari”.  Vigente al: 4-4-2024, il quale ha modificato gli artt  582 e 635 del Codice Penale e gli artt  111-bis, 129-bis,  133-ter, 154, 157-ter, 296, 304, 324, 408, 412, 415-bis, 420-quater,  438,  450,  456,  459,  510,  545-bis,  554-ter,   598-bis,  599-bis, 601, 656 e 676 del  codice  di  procedura  penale,
 
Art 648 ter cp AUTORICICLAGGIO
Deve essere ribadito che, ai fini della consumazione del reato di autoriciclaggio, il trasferimento o la sostituzione dii valori sono comportamenti che importano un mutamento della titolarità dei beni con conseguente illecita reimmissione nel circuito economico idonea ad ostacolare la tracciabilità della loro origine delittuosa. La norma incriminatrice in esame, infatti, considera sufficiente all'integrazione del reato la mera realizzazione di un ostacolo, e non già un assoluto impedimento rispetto alla identificazione della provenienza delittuosa; da ciò consegue la configurabilità dell'autoriciclaggio anche nel caso in cui il trasferimento del denaro avvenga in favore di soggetti diversi dal disponente (nel caso di specie del co- imputato Rossi) mediante l'utilizzo di conti correnti di destinazione aperti presso istituti di credito ubicati in terzi paesi esteri (Sez. 2, n. 36121 del 24/05/2019, Draebing, Rv. 276974 - 01; Sez. 2, n. 1:3352 del 14/03/2023, Carabetta, Rv. 284477 - 01; da ultimo Sez. 2, n. 10572 del 21/02/2023, Scalzo) Sez. SECONDA PENALE, Sentenza n.11080 del 15/03/2024 (ECLI:IT:CASS:2024:11080PEN), udienza del 01/12/2023, Presidente DE SANTIS ANNA MARIA Relatore CERSOSIMO EMANUELE
REATI DIVENUTI PROCEDIBILI A QUERELA LA COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE EQUIVALE A QUERELA
Non ricorre, infatti, nella specie, il difetto della querela richiesta dall'art. 3 d.lgs. n. 150 del 2022, perché, in relazione al reato per cui si procede, sono rimaste ferme alcune costituzioni di parte civile e una delle parti civili ha anche presentato le sue conclusioni in udienza. Invero, secondo un principio enunciato dalle Sezioni Unite, «la sussistenza della volontà di punizione da parte della persona offesa, non richiedendo formule particolari, può essere riconosciuta dal giudice anche in atti che non contengono la sua esplicita manifestazione», e, quindi, «può essere riconosciuta anche nell'atto con il quale la persona offesa si costituisce parte civile, nonché nella persistenza di tale costituzione nei successivi gradi di giudizio», con la conseguenza che i precisati atti e comportamenti possono ritenersi equivalenti ad una querela nel caso in cui la proposizione di quest'ultima sia divenuta necessaria per disposizioni normative sopravvenute nel corso del giudizio (così Sez. U, n. 40150 del 21/6/2018, Salatino, in motivazione, § 3.2, con riferimento ai reati divenuti perseguibili a querela per effetto del d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36, ed ai giudizi pendenti in sede di legittimità). Va aggiunto che questo principio si collega ad una consolidata elaborazione giurisprudenziale (le Sezioni Unite citano diverse pronunce, tra le quali, in particolare, Sez. 5, n. 43478 del 19/10/2001, Cosenza, Rv. 220259), ed è stato ribadito da successive decisioni (cfr., per tutte, Sez. 2, n. 5193 del 05/12/2019, dep. 2020, Feola, Rv. 277801-01, relativa a fattispecie di condanna per appropriazione indebita aggravata ex art. 61, n. 11, cod. pen., delitto divenuto procedibile a querela ex art. 10, comma 1, d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36, dopo la sentenza di primo grado, in relazione alla quale la Corte ha rilevato che la sussistenza della condizione di procedibilità era desumibile dalla riserva di costituzione di parte civile formulata dalla persona offesa nella denunzia). Sez. TERZA PENALE, Sentenza n.16570 del 19/04/2023 (ECLI:IT:CASS:2023:16570PEN), udienza del 21/02/2023, Presidente ANDREAZZA GASTONE Relatore CORBO ANTONIO
Art 628 cp RAPINA
In ogni caso, va pur ribadito che, in tema di rapina, l'elemento psicologico può essere integrato anche dal cosiddetto dolo concomitante o sopravvenuto, non essendo necessario che la violenza o la minaccia siano finalizzate all'impossessamento sin dal primo atto (cfr., in tal senso, tra le altre, Sez. 2, n. 3116 del 12/01/2016, Paolicchi, Rv. 265644 - 01). Sez. SECONDA PENALE, Sentenza n.11130 del 18/03/2024 (ECLI:IT:CASS:2024:11130PEN), udienza del 18/01/2024, Presidente VERGA GIOVANNA Relatore CIANFROCCA PIERLUIGI
Art 629 cp ESTORSIONE MINACCIARE PER NON FAR SPORGERE QUERELA PER TRUFFA
Proprio sulla base di tali interventi, tesi ad ampliare la nozione di ingiusto profitto anche alla rinuncia all'esercizio di un diritto avente natura patrimoniale, si è così dapprima affermato che integra il delitto di estorsione la minaccia o la violenza finalizzata ad ottenere la rinuncia alla tutela di un proprio diritto in una controversia di lavoro; in motivazione, la Corte ha precisato che nella nozione di danno nel reato di estorsione rientra qualsiasi situazione che possa incidere negativamente sull'assetto economico di un soggetto, comprese la delusione di aspettative e "chance" future di. arricchimento o di consolidamento di propri interessi (Sez. 2, n. 43769 del 12/07/2013 Rv. 257303 - 01); successivamente la nozione veniva riaffermata da quell'intervento secondo cui integra il delitto di estorsione la minaccia o la violenza diretta a costringere la vittima a rinunciare ad una propria legittima aspettativa ed in tal caso il danno patrimoniale va inteso come danno futuro consistente nella perdita della possibilità di conseguire un vantaggio economico (Sez. 5, n. 18508 del 16/02/2017, Rv. 270209 - 01). Più recentemente si è stabilito che in tema di estorsione, l'altrui danno, avendo necessariamente connotazione patrimoniale, comprende anche la desistenza dal tempestivo esercizio di un'azione giudiziaria finalizzata a tutelare un diritto o un interesse, posto che il patrimonio va inteso come un insieme non di beni materiali, ma di rapporti giuridici attivi e passivi aventi contenuto economico, unificati dalla legge in ragione dell'appartenenza al medesimo soggetto (Sez. 2, n. 32083 del 12/05/2023, Rv. 285002 - 01). Il caso preso in considerazione da tale ultima pronuncia risulta proprio speculare a quello in esame, trattandosi di fattispecie in cui il soggetto agente aveva rivolto minacce alla persona offesa per costringerla a non sporgere querela per una truffa subita e, quindi, a rinunciare all'esercizio del diritto alla ripetizione di quanto indebitamente corrisposto per effetto degli artifici e raggiri posti in essere in suo danno; anche in tal caso, quindi, l'ingiusto profitto immediato è costituito da un obiettivo non patrimoniale, la rinuncia all'esercizio del diritto di querela, ma l'effetto mediato della condotta comporta una effettivo deminutio patrimonii esattamente corrispondente alla impossibilità di ottenere le restituzioni ed il risarcimento del danno. Sez. SECONDA PENALE, Sentenza n.11136 del 18/03/2024 (ECLI:IT:CASS:2024:11136PEN), udienza del 28/02/2024, Presidente PETRUZZELLIS ANNA Relatore PARDO IGNAZIO
Art 145 CdS OBBLIGO DELL’UTENTE DELLA STRADA DI TENERE IN DEBITA CONSIDERAZIONE L’EVENTUALE IMPRUDENZA ALTRUI - MAGGIORE INTENSITÀ DELL’OBBLIGO NEL CASO IN CUI SI PROVENGA DA STRADA SECONDARIA –
In tema di circolazione stradale, l'obbligo dell'utente della strada di tenere in debita considerazione l'eventuale imprudenza altrui e, quindi, di prefigurarsi anche l'eccessiva velocità da parte di altri veicoli che possono sopraggiungere, assume maggiore intensità allorché il conducente, provenendo da strada secondaria gravata da precedenza, compia una manovra di svolta per immettersi nella strada principale, perché l'esistenza di una precedenza cronologica o di fatto può rilevare, ai fini di escludere la sua responsabilità, solo se se l'introduzione nell'area di incrocio è avvenuta con tale anticipo da consentire il compimento dell'attraversamento senza porre in pericolo il conducente favorito (il quale non deve essere costretto a ricorrere a manovre di emergenza) e non in caso di avvenuta collisione, costituendo quest'ultima la prova dell'errore di valutazione delle circostanze di tempo e di luogo per l'immissione.Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 145, Cod. Strada art. 154, Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST.Massime precedenti Vedi: N. 10491 del 2004 Rv. 573322-01, N. 15736 del 2022 Rv. 664834- 01, N. 2864 del 2020 Rv. 656760-01 Sez. 3, Ordinanza n. 1992 del 18/01/2024 (Rv. 670012-01) Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: GIANNITI PASQUALE. Relatore: GIANNITI PASQUALE
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