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Art 186 CdS AVVISO FARSI ASSISTERE
Va premesso che in tema di guida in stato di ebbrezza, ai fini della prova dell'avvenuto adempimento dell'obbligo di dare avviso alla persona sottoposta ad esame alcolimetrico della facoltà di farsi assistere da difensore di fiducia, è sufficiente che di tale circostanza sia fatta menzione in atti di polizia giudiziaria (nella specie il verbale e la comunicazione di notizia di reato) atteso il valore fidefaciente degli stessi (Sez. 4, n. 3906 del 21/01/2020, Rv. 278287 - 01). Nella specie la Polizia municipale ha avvisato l'imputato di farsi assistere da un difensore ed il verbale risulta sottoscritto anche dall'imputato che ha dichiarato di non voler farsi assistere.
Sez. QUARTA PENALE, Sentenza n.1937 del 17/01/2024 (ECLI:IT:CASS:2024:1937PEN), udienza del 23/11/2023, Presidente CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore CIRESE MARINA
Art 189 cds OMISSIONE DI SOCCORSO
Secondo il consolidato insegnamento della Corte di legittimità, affinché il precetto dell'obbligo di fermarsi sia rispettato, occorre che l'agente effettui una fermata che, per le concrete modalità, gli consenta di rendersi conl:o dell'accaduto ed eventualmente mettersi in condizione di prestare assistenza ai feriti e, comunque, di essere identificato ai fini della compiuta ricostruzione dell'accaduto e di eventuali azioni risarcitorie (ex plurimis Sez. 4, n. 9212 del 11/2/2020, .Milani Anton, Rv. 278606). Il reato di fuga previsto dall'art. 189, comma 6, cod.strada, invero, è reato omissivo di pericolo che impone all'agente di fermarsi in presenza di un incidente che sia riconducibile al suo comportamento e che sia concretamente idoneo a produrre eventi lesivi, non essendo necessario che si debba riscontrare l'esistenza di un effettivo danno alle persone, peraltro non accertabile immediatamente nella sua sussistenza e consistenza (Sez. 6, n. 21414 del 16/02/2010, Casule, Rv. 247369; Sez. 4, n. 34335 del 03/06/2009, Rizzante, Rv. 245354; Sez. 4, n. 3982 del 12/11/2002, dep. 2003, Mancini, Rv. 223499). Il reato di omissione di assistenza presuppone, poi, quale antefatto non punibile, un incidente stradale da cui sorge l'obbligo di assistenza anche nel caso di assenza di ferite in senso tecnico, essendo sufficiente lo stato di difficoltà indicativo del pericolo che dal ritardato soccorso possa derivare per la vita o l'integrità fisica della persona (Sez. 4, n. 21049 del 6/4/2018, Barbieri, Rv. 273255), posto che l'elemento psicologico sussiste quantomeno nella forma del dolo eventuale nel momento in cui l'agente, per effetto del suo allontanamento, rifiuti di accertare la sussistenza degli elementi in presenza dei quali la condotta costituisce reato. Sez. QUARTA PENALE, Sentenza n.1974 del 17/01/2024 (ECLI:IT:CASS:2024:1974PEN), udienza del 11/01/2024, Presidente SERRAO EUGENIA Relatore SERRAO EUGENIA
NUOVO COMPENDIO; "Allontanamento d'urgenza dalla casa Familiare disposto dalla P.G."

Il legislatore ha recentemente adottato un intervento normativo complesso con l'obiettivo di contrastare gravi atti di violenza contro le donne e l'allarme sociale ad essi associato. L'intervento mira a rendere più severa la punizione per gli autori di tali reati e a introdurre, in determinati casi, misure preventive volte a proteggere anticipatamente le donne e tutte le vittime di violenza domestica.

Una delle nuove misure in questo contesto è l'allontanamento d'urgenza dalla casa familiare. Questa misura introdotta come strumento per garantire la sicurezza immediata delle vittime, consentendo loro di allontanarsi rapidamente dalla situazione di pericolo.✍️

Abbiamo dato seguito a quanto sopra con un nostro nuovo Compendio; “Allontanamento d'urgenza dalla casa Famigliare disposto dalla P.G.”. Dove gli operatori troveranno modalità esecutive, arresto in flagranza differita e relativi verbali per far fronte a questa piaga ormai divenuta quotidiana nella realtà operativa di tutti i giorni.🤝

La redazione
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Dispense
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Vademecum, Compendi per la
Sulla GU n.19 del 24-1-2024 è stata pubblicata la LEGGE 22.01.2024, n. 6 recante Disposizioni sanzionatorie in materia di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici Vigente al 8-2-2024
La legge oltre a modificare articoli 518-duodecies (Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici), 635 (Danneggiamento).
e 639 (Deturpamento e imbrattamento cose altrui) del codice penale, introduce tre nuove violazioni amministrative per chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili o, ove previsto, non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui. L'autorita' competente a ricevere il rapporto e a irrogare le sanzioni amministrative e' il prefetto del luogo in cui e' stata commessa la violazione. Entro trenta giorni dalla notifica del verbale di accertamento, il trasgressore e' ammesso al pagamento della sanzione in misura ridotta. L'applicazione della sanzione in misura ridotta non e' ammessa qualora il destinatario del provvedimento sanzionatorio si sia gia' avvalso, nei cinque anni precedenti, della stessa facolta'.
PROCEDIBILITA’ D’UFFICIO PER FURTO ENERGIA ELETTRICA
La cosa destinata al pubblico servizio di cui tratta l'art. 625 n. 7 c.p. è quella la cui destinazione è per un servizio fruibile dal pubblico (cfr. Sez. 6, n. 698 del 03/12/2013, Rv. 257773), sussistendo tale aggravante quando la cosa sottratta sia oggettivamente caratterizzata da un nesso funzionale all'erogazione di un pubblico servizio, quale l'erogazione di energia elettrica, che soddisfa una prevalente esigenza di pubblico interesse. Ne consegue che, in tema di furto di energia elettrica, è configurabile l'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, c.p., in caso di sottrazione mediante allacciamento abusivo ai terminali collocati in una proprietà privata, rilevando, non già l'esposizione alla pubblica fede dell'energia mentre transita nella rete, bensì la destinazione finale della stessa a un pubblico servizio dal quale viene distolta, destinazione che comunque permane anche nella ipotesi di una tale condotta. Sicché la circostanza aggravante di cui si discute, che, giova ricordare, rende perseguibile d'ufficio il delitto di furto anche dopo l'intervento della "Riforma Cartabia", è configurabile in caso di sottrazione di energia elettrica mediante allacciamento abusivo e diretto alla rete esterna, indipendentemente dal fatto che tale condotta abbia arrecato effettivo nocumento alla fornitura di energia di altri utenti (cfr., ex plurimis, Sez. 5, n. 1094 del 03/11/2021, Rv. Rv. 282543; Sez. 4, n. 1850 del 07/01/2016, Rv. 266229). Sez. QUINTA PENALE, Sentenza n.2902 del 23/01/2024 (ECLI:IT:CASS:2024:2902PEN), udienza del 22/09/2023, Presidente PEZZULLO ROSA Relatore GUARDIANO ALFREDO
Art 625 nr 1 e 2 cp VIOLENZA SULLE COSE
«in tema di furto, la circostanza aggravante della violenza sulle cose si realizza tutte le volte in cui il soggetto faccia uso di energia fisica provocando la rottura, il guasto, il danneggiamento, la trasformazione, il mutamento di destinazione della cosa altrui o il distacco di una componente essenziale ai fini della funzionalità, tali da rendere necessaria un'attività di ripristino per restituire alla res la propria funzionalità» (Sez. 5, n. 13431 del 25/02/2022, Pirroncello, Rv. 282974 - 02); Sez. SETTIMA PENALE, Ordinanza n.2918 del 24/01/2024 (ECLI:IT:CASS:2024:2918PEN), udienza del 18/10/2023, Presidente MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore FRANCOLINI GIOVANNI
Art 6 TU Stranieri MANCATA ESIBIZIONE SENZA GIUSTIFICATO MOTIVO DI DOCUMENTO O DEL PERMESSO DI SOGGIORNO
Le Sezioni Unite hanno chiarito che l'interesse protetto dalla norma non è quello della verifica della regolarità della presenza dello straniero in territorio nazionale, ma l'attività di pubblica sicurezza volta alla identificazione dei soggetti stranieri presenti nel territorio dello Stato, con la connessa necessità di identificare compiutamente, documentalmente, il soggetto, sia, poi, egli in regola o meno con le norme di soggiorno; accertamento, quest'ultimo, che ben può avvenire in un momento successivo, susseguente e perciò estraneo alla condotta dovuta al momento della richiesta di esibizione di uno di quei documenti. Del resto, sottolineano le Sezioni Unite, anche i cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, salvo che non sia diversamente disposto in attuazione dei trattati, delle convenzioni e degli accordi fra Stati membri dell'Unione medesima, "devono essere in possesso di un documento di identificazione, valido secondo la legge nazionale almeno all'atto dell'ingresso nel territorio dello Stato, e sono tenuti ad esibirlo ad ogni richiesta degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza" (d.lgs. n. 52 del 2002, art. 1, comma 2). Pertanto, la sanzione penale mira, in definitiva, a sanzionare la condotta del soggetto volta ad ostacolare, senza giustificato motivo, la sua compiuta e documentale identificazione da parte degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza (Sez. U, n. 45801/2003, cit.). Sez. PRIMA PENALE, Sentenza n.2348 del 19/01/2024 (ECLI:IT:CASS:2024:2348PEN), udienza del 12/10/2023, Presidente BONI MONICA Relatore CASA FILIPPO
Art 74 TU Stupefacenti DELITTO DI ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE
«Ai fini della configurabilità del delitto di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti è sufficiente l'esistenza tra i singoli partecipi di una durevole comunanza di scopo, costituito dall'interesse ad immettere sostanza stupefacente sul mercato del consumo, non essendo di ostacolo alla costituzione del rapporto associativo la diversità degli scopi personali e degli utili che i singoli partecipi, fornitori ed acquirenti si propongono di ottenere dallo svolgimento della complessiva attività criminale» (Sez. 4, n. 4497 del 16/12/2015, dep. 2016, Addio, Rv. 265945) Sez. QUINTA PENALE, Sentenza n.2540 del 19/01/2024 (ECLI:IT:CASS:2024:2540PEN), udienza del 30/11/2023, Presidente GUARDIANO ALFREDO Relatore SGUBBI VINCENZO
Art 635 cp DANNEGGIAMENTO DI BENE ESPOSTO ALLA PUBBLICA FEDE
In tema di danneggiamento, sussiste l'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7 cod. pen. qualora l'agente abbia fatto affidamento sull'ordinaria impossibilità del titolare del bene di sorvegliare la cosa propria, senza che rilevi l'accidentale presenza del medesimo al momento della commissione del fatto. (In motivazione la Corte ha precisato che l'esposizione alla fede pubblica non è ravvisabile solo qualora la presenza del titolare sia rivelatrice della possibilità di esercitare in modo costante la vigilanza sul bene). (Conf., Sez. 4, n. 10367 del 1990, Rv. 184911 - 01) (Sez. 2, n. 15604 del 25/03/2021,); Sez. SETTIMA PENALE, Ordinanza n.1382 del 11/01/2024 (ECLI:IT:CASS:2024:1382PEN), udienza del 06/12/2023, Presidente MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore PILLA EGLE
Art 707 cp SPIEGAZIONE TARDIVA CIRCA IL POSSESSO DI STRUMENTI IDONEI AD APRIRE SERRATURE
L'imputato, diversamente dal testimone, non ha l'obbligo di dire la verità, ma ha anzi il diritto, oltre che di tacere, anche di mentire nel processo, senza che da ciò possano derivargli conseguenze negative. Si deve pertanto ritenere che una spiegazione "tardiva", se resa dall'imputato in un momento in cui essa non è più verificabile, nei termini che si sono detti, non è in sé idonea a integrare la giustificazione richiesta dall'art. 707 cod. pen. al fine di escludere la rilevanza penale del possesso degli oggetti (idonei ad aprire o a sforzare serrature) che sono indicati nello stesso articolo. La giustificazione del possesso di tali strumenti deve essere relativa alla loro «attuale destinazione», all'imputato è richiesto di spiegare a cosa gli servissero quegli strumenti nel momento in cui fu fermato e non di dare una spiegazione (quand'anche plausibile) sull'utilizzo che, in genere, veniva fatto degli stessi strumenti, con la conseguenza che il semplice fatto di svolgere un'attività lavorativa che, in astratto, può giustificare l'uso di un determinato strumento non ne rende lecito il porto al di fuori dei casi di immediata utilizzazione dello stesso in detta attività (Sez. 2, n. 52523 del 03/11/2016, Cicchi, cit.). Sez. SECONDA PENALE, Sentenza n.3742 del 30/01/2024 (ECLI:IT:CASS:2024:3742PEN), udienza del 30/11/2023, Presidente BELTRANI SERGIO Relatore NICASTRO GIUSEPPE
Art 629 cp ESTORSIONE
In tema di estorsione, una pretesa contrattuale, così come nel caso concreto il preteso esercizio di un diritto, è contra ius ed integra il reato quando l'agente, pur avvalendosi di mezzi giuridici legittimi, li utilizzi per conseguire vantaggi estranei al rapporto giuridico controverso, perché non dovuti nell'an o nel quantum o perché finalizzati a scopi diversi o non consentiti rispetto a quelli per cui il diritto è riconosciuto o tutelato, e quindi per realizzare un profitto ingiusto (Sez. 2 n. 34242 del 11/07/2018 Rv. 273542-01; Sez. 2, n. 9948 del 23/01/2020 Rv. 279211-01). L'esercizio anche solo paventato di un diritto per scopi eccentrici rispetto a quelli per cui il diritto è riconosciuto e tutelato, o comunque non dovuti nell'"an" o nel "quantum", onde conseguire un profitto "contra ius", può ben integrare il delitto di estorsione (Sez. 2 , n. 14325 del 08/03/2022, Coppola, Rv. 282980-01). In tal senso si è affermato che integra una "intimidazione illegittima, idonea, come tale, ad integrare il delitto di estorsione ex art. 629 cod. pen., anche una minaccia dalla parvenza esteriore di legalità allorquando sia fatta, non già con l'intenzione di esercitare un diritto, ma allo scopo di coartare l'altrui volontà e di ottenere risultati non consentiti attraverso prestazioni non dovute nelran" o nel "quantum" o quando, pur correlandosi ad un diritto riconosciuto e tutelato dall'ordinamento, se ne realizzi, suo tramite, un distorto ed abusivo esercizio per il conseguimento di scopi "contra ius", dovendosi valutare sia l'eccedenza del mezzo rispetto allo scopo perseguito che l'eccedenza del fine perseguito rispetto alla portata del diritto esercitato (Sez. 2, sent. n. 17574 del 21/03/2013, Rv. 256219-01; Sez. 2, n. 34242 (7) dell'11/07/2018, Rv. 273542-01)"(Sez. 2 , n. 14325 del 08/03/2022, Coppola, Rv. 282980-01). Sez. SECONDA PENALE, Sentenza n.3749 del 30/01/2024 (ECLI:IT:CASS:2024:3749PEN), udienza del 21/12/2023, Presidente ROSI ELISABETTA Relatore MINUTILLO TURTUR MARZIA
AGGUATO AGGRAVANTE PREMEDITAZIONE
L'agguato costituisce una modalità di esecuzione del delitto che può assumere rilevanza probatoria ai fini dell'aggravante della premeditazione) e che la premeditazione è configurabile anche in presenza di un ristretto arco temporale tra l'insorgenza del proposito delittuoso e la sua attuazione qualora, alla luce dei mezzi impiegati e delle modalità della condotta, tale lasso di tempo sia stato sufficiente a far riflettere l'agente sulla grave decisione adottata e a consentire l'attivazione di motivi inibitori di quelli a delinquere (Sez. 1, n. 574 del 09/07/2019, dep. 2020, R., Rv. 278492 - 01). Sez. PRIMA PENALE, Sentenza n.3783 del 30/01/2024 (ECLI:IT:CASS:2024:3783PEN), udienza del 24/11/2023, Presidente DI NICOLA VITO Relatore ALIFFI FRANCESCO
Art 659 cp DISTURBO DEL RIPOSO DELLE PERSONE
«Ai fini della configurabilità della contravvenzione di cui all'art. 659 cod. peri., non sono necessarie né la vastità dell'area interessata dalle emissioni sonore, né il disturbo di un numero rilevante di persone, essendo sufficiente che i rumori siano idonei ad arrecare disturbo ad un gruppo indeterminato di persone, anche se raccolte in un ambito ristretto, come un condominio» (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Rv. 273216) 4. E' infondato, infine, anche il terzo motivo di ricorso, relativo alla responsabilità del solo ricorrente Biondi. I reati contestati non sono reati propri„ che possono cioè essere commessi solo da chi abbia la titolarità di una licenza di pubblico intrattenimento o della gestione di un'attività. L'art. 659, comma 1, cod.pen., punisce «chiunque» disturba l'occupazione e il riposo delle persone. L'art. 681 cod.pen. punisce «chiunque» tiene un pubblico spettacolo senza osservare le prescrizioni dell'autorità a tutela dell'incolumità pubblica, in questo caso senza rispettare il limite di capienza del locale, e secondo la giurisprudenza di legittimità «Integra la contravvenzione prevista dall'art. 681, cod. pen., l'organizzazione di un pubblico spettacolo senza il rispetto delle prescrizioni dell'autorità a tutela dell'incolumità pubblica di cui all'art. 80 del R.d. 18 giugno 1931, n. 773, T.U.L.P.S., sia in caso di attività esercitata in via permanente e professionale, sia nell'ipotesi di allestimento occasionale o unico» (Sez. 3, n. 55361 del 2018, Rv. 274565), ovvero, secondo la massima riportata nella sentenza impugnata, «La norma incriminatrice prevista dall'art. 681 cod. pen. si applica anche nei confronti di chi, occasionalmente e se pure per una sola volta, abbia aperto un luogo di pubblico spettacolo» (Sez. 1, n. 33779 del 10/06/2013, Rv. 257176). Sez. PRIMA PENALE, Sentenza n.3788 del 30/01/2024 (ECLI:IT:CASS:2024:3788PEN), udienza del 30/11/2023, Presidente DI NICOLA VITO Relatore MASI PAOLA
Art 189 CDS REATO DI FUGA
'E stato affermato dalla giurisprudenza, anche risalente di questa Corte che il reato di fuga dopo un investimento e quello di mancata prestazione di assistenza occorrente configurano due fattispecie autonome e indipendenti, con diversa oggettività giuridica, essendo la prima finalizzata a garantire la identificazione dei soggetti coinvolti nell'investimento e la ricostruzione delle modalità del sinistro, mentre la seconda ad assicurare il necessario soccorso alle persone rimaste ferite, sicchè è configurabile un concorso materiale tra le due ipotesi criminose (sez.4, n.3783 del 10/010/2014, Balboni, Rv.261945). Inoltre le disposizioni (a- disposizionq di cui all'art.189 comma 6 e 7 Cod. della Strada si pongono come reati di pericolo astratto, in quanto richiedono che la condotta dei consociati, in presenza di sinistro stradale da cui derivino lesioni alla persona offesa, si atteggino ad un obbligo di solidarietà e di intervento che ha come fulcro l'assistenza del consociato in difficoltà; si "tratta in particolare di una condotta al cui rispetto l'ordinamento è interessato a prescindere da quanto verificato in merito al fatto, a fronte della esigenza di tutela anticipata degli interessi ritenuti rilevanti dal legislatore proprio perché esonera di procedere alla valutazione in ordine alla concretezza del pericolo imponendo nell'immediato di conformarsi alla condotta prescritta" (sez.4, 25/11/1999 n.5416, Sitia e altri, Rv.216465). Ne consegue pertanto che i fatti che escludono la responsabilità del conducente devono essere accertati prima che lo stesso si allontani dal luogo del sinistro cosicchè il reato è configurabile tutte le volte che questi non si fermi e si dia alla fuga (sez.4, 2/12/1994 n.4380 Rv. 201501; 30/01/2014, Rossini, Rv.259216), dovendo l'investitore essersi reso conto del sinistro in base ad una obiettiva constatazione. 'E stato ancora affermato che nel reato di fuga previsto dall'art. 189, comma sesto, C.d.S., punito solo a titolo di dolo, l'accertamento dell'elemento psicologico va compiuto in relazione al momento in cui l'agente pone in essere la condotta e, quindi, alle circostanze dal medesimo concretamente rappresentate e percepite in quel momento, le quali devono essere univocamente indicative della sua consapevolezza di aver causato un incidente idoneo ad arrecare danno alle persone, rilevando solo in un successivo momento il definitivo accertamento delle effettive conseguenze del sinistro (sez.4, 12/12/2012, Meta, Rv.254667), laddove nel reato di mancata prestazione di assistenza non è sufficiente che dall'incidente possano essere derivate conseguenze per le persone, occorrendo invece che un tale pericolo appaia essersi concretizzato, almeno sotto il profilo del dolo eventuale, in effettive lesioni della integrità fisica (sez.4, n.23177 del 15/03/2016, Triche, Rv.266969). Peraltro ai fini della configurazione del suddetto reato è richiesto che il bisogno di assistenza sia effettivo, sicchè non è configurabile nel caso di assenza di lesioni o allorchè altri abbia già provveduto o non risulti necessario, né utile o efficace l'ulteriore intervento dell'obbligato, ma tali circostanze non possono essere ritenute ex post, dovendo l'investitore essersene reso conto in base ad obiettiva constatazione prima del proprio allontanamento (sez.4, n.18748 del 4/05/2022, Manganelli Luigi, Rv.283212) di talchè il reato in questione è ravvisabile in caso di sinistro ricollegabile al comportamento dell'imputato possieda connotazioni tali da evidenziare, in termini di immediatezza, la probabilità, ovvero solo la possibilità che dall'incidente sia derivato danno alle persone e che queste necessitino di soccorso (sez.4, n.33772 del 15/06/2017, Dentice di Accadia Capozzi, Rv.271046) Sez. QUARTA PENALE, Sentenza n.3387 del 29/01/2024 (ECLI:IT:CASS:2024:3387PEN), udienza del 23/11/2023, Presidente CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore BELLINI UGO
Art 337 cp INSEGUIMENTO
In tema di resistenza a pubblico ufficiale, integra l'elemento materiale della violenza la condotta del soggetto che, per sfuggire all'intervento delle forze dell'ordine, si dia alla fuga, alla guida di un'autovettura, ponendo deliberatamente in pericolo, con una condotta di guida pericolosa, l'incolumità personale degli altri utenti della strada (Sez. 1, n. 41408 del 04/07/2019, Foriglio, Rv. 277137 - 01). Analogamente è stato posto in luce che integra il delitto di resistenza la condotta di chi, nel porre in essere una fuga, riveli il proposito di interdire o ostacolare il pubblico ufficiale nel compimento del proprio ufficio, in particolare fuggendo in macchina contromano e mettendo in pericolo la vita dei passanti (Sez. 6, n. 3713 del 20/11/1979, Pappada, Rv. 144689). Sez. PRIMA PENALE, Sentenza n.4865 del 02/02/2024 (ECLI:IT:CASS:2024:4865PEN), udienza del 17/10/2023, Presidente ROCCHI GIACOMO Relatore CURAMI MICAELA SERENA
Art 13 comma 13TU Stranieri
«integra il delitto di cui all'art. 13, comma 13, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, la condotta dello straniero, destinatario dell'ordine di espulsione, che rientri nel territorio dello Stato in forza dell'autorizzazione temporanea per le finalità di cui all'art. 17 d.lgs. citato e vi permanga, anziché fare immediato ritorno nello Stato di provenienza, posto che l'autorizzazione ha la sola funzione di limitare l'efficacia dell'ordine di espulsione fino alla scadenza del termine in essa indicato» (Sez. 1, n. 28297 del 09/05/2023, Gjoni, Rv. 284995). Sez. PRIMA PENALE, Sentenza n.4896 del 02/02/2024 (ECLI:IT:CASS:2024:4896PEN), udienza del 03/11/2023, Presidente ROCCHI GIACOMO Relatore GALATI VINCENZO
REATI EDILIZI LA PROSECUZIONE DI LAVORI EDILI SU MANUFATTI ABUSIVAMENTE REALIZZATI CONCRETIZZA UNA NUOVA CONDOTTA ILLECITA
La giurisprudenza ha sempre affermato, in tema di reati edilizi, che la prosecuzione di lavori edili su manufatti abusivamente realizzati concretizza una nuova condotta illecita, a prescindere dall'entità dei lavori eseguiti ed anche quando per le condotte relative alla iniziale edificazione sia maturato il termine di prescrizione, atteso che i nuovi interventi ripetono le stesse caratteristiche di illegittimità dall'opera principale alla quale strutturalmente ineriscono (Sez. 3, n. 30673 del 24/06/2021, Saracino, Rv. 282162 - 01).Qualsiasi intervento effettuato su una costruzione realizzata abusivamente, ancorché l'abuso non sia stato represso, costituisce una ripresa dell'attività criminosa originaria, che integra un nuovo reato, anche se consista in un intervento di manutenzione ordinaria, perché anche tale categoria di interventi edilizi presuppone che l'edificio sul quale si interviene sia stato costruito legittimamente (Sez. 3, n. 48026 del 10/10/2019, Casola, Rv. 277349). Si veda anche Sez. 3, n. 41079 del 20/09/2011, Latone, Rv. 251290 - 01, per cui integra il reato contravvenzionale previsto dall'art. 44, comma primo, lett. b), del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, la prosecuzione dell'attività edilizia vietata in vista dell'ultimazione dei lavori eseguita successivamente al dissequestro e alla restituzione dell'immobile abusivo all'indagato, ciò a prescindere dall'entità degli interventi eseguiti (in applicazione di tale principio la Corte ha disatteso la tesi difensiva secondo cui nessun reato era ipotizzabile in quanto gli interventi eseguiti per l'ultimazione dei lavori non necessitavano del permesso di costruire). Sez. TERZA PENALE, Sentenza n.4758 del 02/02/2024 (ECLI:IT:CASS:2024:4758PEN), udienza del 20/12/2023, Presidente RAMACCI LUCA Relatore SEMERARO LUCA
Art 110 cp CONCORSO IN DETENZIONE ARMA
«Ai fini della configurabilità del concorso in detenzione o porto illegale di armi, è necessario che ciascuno dei compartecipi abbia la disponibilità materiale di esse e si trovi, pertanto, in una situazione di fatto tale per cui possa, comunque, in qualsiasi momento, disporne» (Sez. 1, n. 6796 del 22/01/2019, Susino, Rv. 274806; Sez. 6, n. 13085 del 03/10/2013, dep. 2014, Amato e altri, Rv. 259479; Sez. 1, n. 45940 del 15/11/2011, Benavoli, Rv. 251585). Penale Sent. Sez. 1 Num. 4276 Anno 2024 Presidente: SIANI VINCENZO Relatore: LIUNI TERESA Data Udienza: 10/11/2023
CONSENSO AGLI ESAMI CLINICI IN CASO DI SINISTRO NON OCCORRE
Quanto alla questione relativa all'assenza del consenso agli esami clinici, basterà riaffermare che l'utilizzabilità dell'accertamento del tasso alcolemico compiuto presso una struttura sanitaria esclusivamente su richiesta della polizia giudiziaria, e non per motivi di carattere medico- terapeutico, non richiede -in presenza dei presupposti di cui all'art. 186, comma 5, C.d.S. - uno specifico consenso dell'interessato oltre a quello eventualmente richiesto dalla natura delle operazioni sanitarie strumentali a detto accertamento, ferma restando la possibilità del rifiuto dell'accertamento, penalmente sanzionata (cfr. Sez. 4, n. 54977 del 17/10/2017, Rv. 271665; Sez. 4, n. 2343 del 29%11/2017, Rv. 272334; Sez. 4, n. 43217 del 08/10/2019, Rv. 277946). Essendosi verificato un incidente stradale, si procede in applicazione del protocollo operativo di cui all'art. 186, comma 5, C.d.S. che, invero, non prevede alcun preventivo consenso dell'interessato al prelievo dei campioni (sul punto, diffusamente, Sez. 4, n. 1522 del 10/12/2013, dep. 2014, Lo Faro, Rv. 258490), con l'unico limite della possibilità di opporre rifiuto alla prestazione del trattamento sanitario. Tale interpretazione è coerente con la giurisprudenza dello stesso Giudice delle Leggi che ha già riconosciuto la legittimità della disciplina del Codice della Strada anche laddove, nell'indicare le modalità degli accertamenti tecnici per rilevare lo stato di ebbrezza, essa non prevede alcun preventivo consenso dell'interessato al prelievo dei campioni (Corte Cost., n. 238 del 1996). Sez. QUARTA PENALE, Sentenza n.4347 del 01/02/2024 (ECLI:IT:CASS:2024:4347PEN), udienza del 23/01/2024, Presidente PICCIALLI PATRIZIA Relatore MICCICHE' LOREDANA
Sulla G.U. ne 37 del 14.02.2024 è stato pubblicato il DPR nr 229/2023 relativo al rilascio e all utilizzo della Targa Prova.