Attiemodellidipoliziagiudiziaria.eu
1.72K subscribers
8 photos
45 files
127 links
Supporto per le FF.OO
Download Telegram
Art 629 cp ESTORSIONE MEDIANTE IL CD.CAVALLO DI RITORNO
Deve infatti ritenersi integrato il delitto di estorsione ogniqualvolta la vittima del furto si rivolga ad un intermediario per ottenere la restituzione del bene sottratto e soggiaccia, a tal fine, alla richiesta di una somma di denaro. Del resto, la giurisprudenza di questa Corte è storicizzata nel ritenere che possa configurarsi estorsione persino nel caso che sia lo stesso derubato ad offrire una somma di denaro al fine di ottenere la restituzione del bene sottratto (Sez. 2, n. 12245, del 26/4/1978, Rv. 140144; Sez. 2, n. 9788 del 16/06/1986, Rv. 173800; Sez. 2, n. 6818 del 31/1/2013, Rv. 254501; fino a Sez. 6, n. 59949, del 20/9/2018, Rv. 274508). Il Tribunale distrettuale si è pertanto limitato a fare applicazione di principi di diritto consolidati nella giurisprudenza di questa Corte, sul presupposto che "integra il delitto di estorsione il fatto del ladro che chiede ed ottiene dal derubato il pagamento di una somma di denaro come corrispettivo della restituzione della refurtiva (Sez. 2, n. 12326 del 11/10/2000, Rv. 217425), in quanto la richiesta di denaro in cambio dell'adempimento dell'obbligo giuridico di restituire, che incombe sull'agente, influisce sulla libertà di determinazione del soggetto passivo ed integra, di per sè, minaccia rilevante ai sensi dell'art. 629 cod. pen. (Sez. 2, n. 8309 del 24/06/1998, Rv. 211184)". Orbene, tale principio di diritto opera vieppiù qualora l'iniziativa della richiesta di denaro in cambio della restituzione del bene sottratto pervenga, come nella presente fattispecie, dall'intermediario, incaricato dalla vittima del furto del recupero della res sottratta, salvo che questi non agisca per meri scopi solidaristici, senza alcun tornaconto personale e nell'interesse esclusivo dello spogliato (Sez. 5, n. 40677, del 7/6/2012, Rv. 253714; Sez. 2, n. 6824, del 18/1/2017, Rv. 269117), giacché non muta lo schema tipico che muove la vittima alla disposizione patrimoniale in ragione della minaccia implicita della perdita definitiva del bene. Nella fattispecie, il Tribunale ha quindi avuto cura di precisare, attingendo al patrimonio investigativo, che il ricorrente agì anche nell'interesse degli estortori, veicolando informazioni e richieste verso la vittima. L'opposto convincimento, fondato su una lettura del tutto alternativa ed opposta del coacervo indiziario, non è sostenuto da adeguato conforto documentale di allegazioni.
Sez. SECONDA PENALE, Sentenza n.50020 del 15/12/2023 (ECLI:IT:CASS:2023:50020PEN), udienza del 26/10/2023, Presidente RAGO GEPPINO Relatore PERROTTI MASSIMO
Art 629 cp ESTORSIONE INGIUSTO PROFITTO
Quanto all'elemento del profitto ingiusto e correlativo danno questa Corte ha chiarito che l'elemento dell'ingiusto profitto si individua in qualsiasi vantaggio, non solo di tipo economico, che l'autore intenda conseguire, e che non si collega ad un diritto o è perseguito con uno strumento antigiuridico, o ancora con uno strumento legale ma avente uno scopo tipico diverso (Sez. 2, n. 29563 del 17/11/2005, dep. 2006, Rv. 234963-01). Inoltre, la giurisprudenza di legittimità ha ulteriormente precisato che integra il delitto di estorsione la minaccia o la violenza diretta a costringere la vittima a rinunciare ad una propria legittima aspettativa ed in tal caso il danno patrimoniale va inteso come danno futuro consistente nella perdita della possibilità di conseguire un vantaggio economico (Sez. 5, n. 18508 del 16/02/2017, Rv. 270209 - 01; Sez. 2, n. 32083 del 12/05/2023, Rv. 285002-01). Sez. SECONDA PENALE, Sentenza n.50085 del 15/12/2023 (ECLI:IT:CASS:2023:50085PEN), udienza del 01/12/2023, Presidente DE SANTIS ANNA MARIA Relatore AIELLI LUCIA
NUOVE MODIFICHE AL CP e CPP
Sulla G.U. n.300 del 27-12-2023 è stata pubblicata la LEGGE 27.12.2023, n. 206 Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy. Vigente al: 11-1-2024 che modifica i sottonotati articoli del Codice Penale e Procedura penale
Art. 52 Modifica all'articolo 517 del codice penale in materia di vendita di prodotti industriali con segni mendaci 1. All'articolo 517 del codice penale, dopo la parola: «Chiunque» sono inserite le seguenti: «detiene per la vendita,».
Art. 53 Modifiche all'articolo 260 del codice di procedura penale in materia di distruzione delle merci contraffatte oggetto di sequestro 1. All'articolo 260 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 3-bis e' sostituito da seguente: «3-bis. L'autorita' giudiziaria, anche su richiesta dell'organo accertatore o della persona offesa, quando il decreto di sequestro o di convalida del sequestro non e' piu' assoggettabile a riesame, dispone il prelievo di uno o piu' campioni, con l'osservanza delle formalita' di cui all'articolo 364, e ordina la distruzione della merce residua, nel caso di merci di cui sono comunque vietati la fabbricazione, il possesso, la detenzione o la commercializzazione, quando le stesse sono di difficile custodia ovvero quando la custodia risulta particolarmente onerosa o pericolosa per la sicurezza, la salute o l'igiene pubblica ovvero quando risulti evidente la violazione dei predetti divieti, anche in ragione della natura contraffatta o usurpativa delle merci. Se la conservazione della merce e' assolutamente necessaria per la prosecuzione delle indagini, l'autorita' giudiziaria dispone in tal senso con provvedimento motivato»; b) al comma 3-ter: 1) al primo periodo, le parole: «puo' procedere» sono sostituite dalla seguente: «procede» e dopo le parole: «merci contraffatte» sono inserite le seguenti: «o usurpative»; 2) il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dal seguente:
«La distruzione puo' avvenire dopo quindici giorni dalla comunicazione, salva diversa decisione dell'autorita' giudiziaria, ed e' preceduta dal prelievo di uno o piu' campioni, con l'osservanza delle formalita' di cui all'articolo 364».
Art. 54 Modifica all'articolo 81 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, in materia di redazione del verbale di sequestro 1. Ai fini della semplificazione delle attivita' materiali connesse all'inventariazione dei beni sequestrati, all'articolo 81, comma 1, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso di beni contraffatti, l'elenco puo' essere sostituito dalla loro catalogazione per tipologia e la quantita' puo' essere indicata per massa, volume o peso».
Art. 55 Operazioni sotto copertura 1. Per il rafforzamento degli strumenti di indagine nell'ambito dei reati di contraffazione di indicazioni geografiche o denominazione di origine dei prodotti agroalimentari, all'articolo 9, comma 1, lettera a), della legge 16 marzo 2006, n. 146, dopo le parole: «473, 474,» e' inserita la seguente: «517-quater,».
Art. 56 Disposizione in materia di revoca o diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per reati di contraffazione 1. All'articolo 5 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma 5-ter e' inserito il seguente: «5-quater. Nei casi di condanna per i reati in materia di contraffazione previsti dall'articolo 4, comma 3, nel valutare la pericolosita' dello straniero per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia ha sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone ai fini dell'adozione del provvedimento di revoca o di diniego del rinnovo del permesso di soggiorno, si tiene conto della collaborazione prestata dallo straniero all'autorita' di polizia o all'autorita' giudiziaria, durante la fase delle indagini ovvero anche dopo la condanna, ai fini della raccolta di elementi decisivi per l'identificazione dei soggetti implicati nella produzione e distribuzione dei prodotti o dei servizi che costituiscono violazione dei diritti di proprieta' industriale nonche' per l'individuazione dei beni contraffatti o dei proventi derivanti dalla violazione dei diritti di proprieta' industriale».
⌚️Carissimi il nuovo anno ormai è tra noi🖋e allora cosa aspettate a rinnovare la vostra iscrizione al nostro Portale!. Siamo convinti che i nostri contenuti come i nostri manuali, la nostra App AMPG, possano fornirvi un adeguato supporto nel vostro sempre unico lavoro quotidiano!. 🤝

La redazione
https://attiemodellidipoliziagiudiziaria.eu/
Art 624 bis cp ABITAZIONE DISABITATA
Il Collegio condivide infatti - e intende perciò ribadire - i principi affermati dalla sentenza Sez. 4, n. 1782 del 18/12/2018, dep. 2019, Meloni, Rv. 275073, secondo la quale anche un immobile non abitato e in cattivo stato di manutenzione, purché'non abbandonato, rientra nella nozione di privata dimora. A tali conclusioni si è giunti valorizzando: da un lato, l'esistenza di un rapporto stabile che lega il luogo fisico con la vita privata del titolare del diritto; dall'altro, la circostanza che il luogo presenti connotazioni che consentano di ricondurlo alla personalità del titolare (nello stesso senso, da ultimo: Sez. 4, n. 27678 del 23/06/2022, Russo, Rv. 283421; Sez. 5, n. 17954 dell'11/6/2020, Pennelli, Rv. 279207). La Corte di appello ha fatto buon governo di questi principi. Ha ritenuto, infatti, che la casa nella quale fu consumato il furto fosse chiaramente riconducibile alla persona che aveva diritto a dimorarvi perché non era affatto abbandonata, ma era chiusa a chiave, fatta oggetto di regolare manutenzione, e custodiva, oltre agli arredi che la rendevano abitabile, anche gli effetti personali appartenuti ai defunti genitori della proprietaria: si trattava quindi di un luogo che, pur non attualmente abitato, era preservato e custodito come destinato a privata dimora. Non vale obiettare, come fa la difesa, che secondo la sentenza delle Sezioni unite n. 31345 del 23/03/2017, D'Amico, Rv. 27007601 (pag. 9 della motivazione), per poter sussumere il fatto nell'ipotesi delittuosa contemplata dall'art. 624 bis cod. pen. devono concorrere indefettibilmente tre elementi: a) l'utilizzazione del luogo per lo svolgimento di manifestazioni della vita privata (riposo, svago, alimentazione, studio, attività professionale e di lavoro in genere), in modo riservato ed al riparo da intrusioni esterne; b) la durata apprezzabile del rapporto tra il luogo e la persona, in modo che tale rapporto sia caratterizzato da una certa stabilità e non da mera occasionalità; e) la non accessibilità del luogo, da parte di terzi, senza il consenso del titolare. Nel caso di specie, infatti, la Corte territoriale ha motivato in ordine alla sussistenza di tutti questi elementi evidenziando: che la casa poteva essere utilizzata per la vita privata della proprietaria (la quale non vi abitava, ma poteva recarvisi); che la proprietaria era stabilmente legata ad essa)avendovi lasciato gli arredi e gli effetti personali dei propri cari; che l'immobile era chiuso a chiave e, pertanto, non era accessibile senza il consenso della titolare. Per quanto esposto, il primo motivo di ricorso non merita accoglimento. Sez. QUARTA PENALE, Sentenza n.51595 del 29/12/2023 (ECLI:IT:CASS:2023:51595PEN), udienza del 29/11/2023, Presidente DI SALVO EMANUELE Relatore VIGNALE LUCIA
Art 4 L 110/75 PORTO SENZA GIUSTIFICATO MOTIVO DI UN BASTONE
Occorre ribadire che all'interno dell'art. 4 I. n. 110 del 1975 è sanzionato il porto fuori della propria abitazione di tre diverse categorie di oggetti: 1) gli oggetti indicati nel primo comma, che non possono essere portati fuori della propria abitazione in ogni caso, salvo specifica autorizzazione del Questore ("armi, mazze ferrate o bastoni ferrati, sfollagente, noccoliere storditori elettrici e altri apparecchi analoghi in grado di erogare una elettrocuzione"); 2) gli oggetti indicati nel secondo comma, primo periodo, che non possono essere portati fuori della propria abitazione senza giustificato motivo ("bastoni muniti di puntale acuminato, strumenti da punta o da taglio atti ad offendere, mazze, tubi, catene, fionde, bulloni, sfere metalliche", cui sono stati aggiunti, più di recente, strumenti softair e puntatori laser); 3) gli oggetti indicati nel secondo comma, secondo periodo, che non possono essere portati fuori della propria abitazione senza giustificato motivo, e purchè ricorrano circostanze di tempo e di luogo, che li rendono chiaramente utilizzabili per l'offesa alla persona ("qualsiasi altro strumento non considerato espressamente come arma da punta o da taglio"). La terza categoria è residuale, perché l'inclusione di un oggetto nell'elenco del primo comma o del secondo comma, primo periodo, esclude la necessità di dover valutare le circostanze di tempo e di luogo che rendono l'oggetto chiaramente utilizzabile per l'offesa alla persona. La giurisprudenza di legittimità ritiene che un bastone in legno debba essere considerato una "mazza", ed in quanto tale è incluso nella categoria sub 2); il porto fuori della abitazione senza giustificato motivo ne è, pertanto, vietato anche se non ricorrono circostanze di tempo e di luogo che lo rendono chiaramente utilizzabile per l'offesa alla persona (Sez. 7, Ordinanza n. 34774 del 15/01/2015, Cimpoesu, Rv. 26477; Sez. 1, n. 32269 del 03/07/2003, dep. 31/07/2003, P.G. in proc. Porcu, Rv. 225116). Il termine "mazze" del secondo comma dell'art. 4 è, infatti, diverso, e più ampio, rispetto all'espressione "mazze ferrate" di cui al primo comma della stessa norma, e si riferisce anche ai bastoni in legno. Sez. PRIMA PENALE, Sentenza n.188 del 03/01/2024 (ECLI:IT:CASS:2024:188PEN), udienza del 25/10/2023, Presidente CALASELICE BARBARA Relatore RUSSO CARMINE
DISAGIATE CONDIZIONI ECONOMICHE
"il requisito delle disagiate condizioni economiche richiesto dall'art. 6 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, è integrato non solo quando il soggetto si trovi in stato di indigenza, ma anche quando l'adempimento del debito comporti un serio e considerevole squilibrio del suo bilancio domestico, tale da precludere il soddisfacimento di elementari esigenze vitali e compromettere il recupero e il reinserimento sociale e, con essi, le finalità costituzionali della pena" - v., anche, Sez. 1, n. 48400 del 23/11/2012, Rv. 253979 ; Sez. 1, n. 5621 del 16/01/2009, Rv. 242445 -. Sez. PRIMA PENALE, Sentenza n.379 del 04/01/2024 (ECLI:IT:CASS:2024:379PEN), udienza del 07/11/2023, Presidente BONI MONICA Relatore SANTALUCIA GIUSEPPE
Art 628 cp RAPINA LA MINACCIA È INTEGRATA DA QUALSIASI COMPORTAMENTO DECISO
Si riafferma infatti che la minaccia necessaria ad integrare l'elemento oggettivo della rapina può consistere in qualsiasi comportamento deciso, perentorio e univoco dell'agente che sia "astrattamente" idoneo a produrre l'effetto di turbare o diminuire la libertà psichica e morale del soggetto passivo (Sez. 1, Sentenza n. 46118 del 04/11/2009, Di Prima, Rv. 245498 - 01), nulla rilevando che, "in concreto", la vittima mostri una resilienza alla costrizione superiore alle aspettative. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti previste dagli artt. 62, nn. 4) e 6) e 114 cod. pen.: si deduceva che il danno inflitto sarebbe stato di lieve entità e che il contributo del ricorrente alla realizzazione della condotta criminosa sarebbe stato marginale. Sez. SECONDA PENALE, Sentenza n.51316 del 22/12/2023 (ECLI:IT:CASS:2023:51316PEN), udienza del 09/11/2023, Presidente IMPERIALI LUCIANO Relatore RECCHIONE SANDRA
Art 497 ter cp POSSESSO DI SEGNI DISTINTIVI CONTRAFFATTI DETENZIONE DI UNA PALETTA NON PIÙ IN USO
L'art. 497-ter, comma 1, n. 1, seconda parte, cod. pen. sanziona l'illecita detenzione di un contrassegno delle Forze dell'Ordine idoneo a trarre agevolmente in inganno i cittadini sulle qualità personali di colui che ne faccia eventuale uso e sul potere connesso e, nel caso de quo, gli oggetti diversi dalla paletta comunque simulano l'appartenenza all'Arma dei Carabinieri, anche in considerazione della circostanza che questa Corte ha affermato che integra il reato di cui all'art. 497-ter, comma primo, n. 1, seconda parte, cod. pen., la detenzione di un contrassegno (nella specie una paletta segnaletica), ancorché attualmente non più in uso alla Polizia, considerato che il requisito dell'attualità dell'uso è richiesto solo per l'ipotesi di cui all'art. 497-ter, comma primo, n. 1, prima parte, cod. pen., mentre l'ipotesi di cui all'art. 497-ter, comma primo, n. 1, seconda parte, cod. pen. sanziona anche la detenzione di segni distintivi, contrassegni o documenti di identificazione che, pur senza riprodurre fedelmente gli originali, ne simulino la funzione, siano cioè idonei a trarre agevolmente in inganno i cittadini sulle qualità personali di colui che ne fa uso e sul potere connesso all'uso stesso del segno (Sez 5, n. 35094 del 23/05/2013, Bongiorno, Rv. 256951); Sez. SETTIMA PENALE, Ordinanza n.50346 del 18/12/2023 (ECLI:IT:CASS:2023:50346PEN), udienza del 22/11/2023, Presidente SCARLINI ENRICO VITTORIO STANISLAO Relatore ROMANO MICHELE
Carissimi operatori delle FF.OO.,la nostra App “AMPG” per soli sistemi Android e riservata alle Forze dell'ordine si arricchisce di nuovi contenuti.L’App ora presenta nuove funzionalità specifiche come ad esempio; il Formulario di P.G. da sfogliare, strumenti tascabili, codici, nuovi verbali di pronto impiego, nuove aree e molto altro ancora.Un'App in continua evoluzione, seguendo anche vostre richieste e suggerimenti!.
E’ disponibile un video di presentazione nella pagina dedicata.
La redazione
https://ampg.attiemodellidipoliziagiudiziaria.eu/
Art 110 cp e 74 DPR 309/90 ELEMENTO DISTINTIVO TRA CONCORSO E ASSOCIAZIONE
Sul punto, questo Collegio ha già avuto modo di precisare (Sez. 6, n. 17467 del 21/11/2018 - dep. 2019, Noure El Hadij Malick, Rv. 275550 - 01) che «L'elemento aggiuntivo e distintivo del delitto di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, rispetto alla fattispecie del concorso di persone nel reato continuato di detenzione e spaccio di stupefacenti, va individuato non solo nel carattere dell'accordo criminoso, avente ad oggetto la commissione di una serie non preventivamente determinata di delitti e nella permanenza del vincolo associativo, ma anche nell'esistenza di una organizzazione che consenta la realizzazione concreta del programma criminoso. (In motivazione, la Corte ha precisato che il reato associativo richiede la predisposizione di mezzi concretamente finalizzati alla commissione dei delitti ed il contributo effettivo da parte dei singoli per il raggiungimento dello scopo, poiché, solo nel momento in cui diviene operativa e permanente la struttura organizzativa, si realizza la situazione antigiuridica che giustifica le gravi sanzioni previste per tale fattispecie)». Sez. SESTA PENALE, Sentenza n.834 del 09/01/2024 (ECLI:IT:CASS:2024:834PEN), udienza del 10/11/2023, Presidente VILLONI ORLANDO Relatore GALLUCCI ENRICO
Art 648 cp. ELEMENTO DISTINTIVO TRA IL DELITTO DI FAVOREGGIAMENTO REALE E QUELLO DI RICETTAZIONE
Giova ricordare che risponde di concorso ex art. 110 cod. pen. in un reato a dolo specifico (nella specie, ricettazione) anche il soggetto che apporti un contributo che non sia soggettivamente animato dalla particolare finalità richiesta dalla norma incriminatrice, a condizione che almeno uno degli altri concorrenti - non necessariamente l'esecutore materiale - agisca con tale intenzione e che della stessa il primo sia consapevole. (Sez. 2 - , Sentenza n. 38277 del 07/06/2019 Ud. (dep. 17/09/2019 ) Rv. 276954 - 03) 2.La Corte ha altresì correttamente respinto l'istanza di qualificazione della condotta ascritta alla Patrono come favoreggiamento reale. La distinzione tra il delitto di favoreggiamento reale e quello di ricettazione, nel caso di occultamento di un oggetto costituente provento di reato, è individuabile nel diverso atteggiamento psicologico dell'agente, il quale opera, nel favoreggiamento, nell'interesse esclusivo dell'autore del reato, per aiutarlo ad assicurarsene il prezzo, il prodotto o il profitto senza trarre per sé o per altri alcuna utilità e, invece, nella ricettazione, successivamente alla commissione del reato presupposto, con il dolo specifico di trarre profitto, per sé o per terzi, dalla condotta ausiliatrice. (Sez. 2, Sentenza n. 10980 del 22/01/2018 Ud. (dep. 12/03/2018 ) Rv. 272370 - 01) Sez. SECONDA PENALE, Sentenza n.881 del 10/01/2024 (ECLI:IT:CASS:2024:881PEN), udienza del 14/11/2023, Presidente RAGO GEPPINO Relatore BORSELLINO MARIA DANIELA
SANZIONE PENALE E SANZIONE DISCIPLINARE NON VI È VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL "NE BIS IN IDEM"
Non integra una violazione del principio del "ne bis in idem" l'irrogazione, per il medesimo fatto oggetto di sanzione penale, di una sanzione disciplinare che, per qualificazione giuridica, natura e grado di severità non può essere equiparata a quella penale, secondo l'interpretazione data dalla sentenza emessa dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo nella causa "Grande Stevens contro Italia" del 4 marzo 2014. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio la sentenza di assoluzione dal delitto di cui all'art. 337 cod. pen., emessa, nei confronti di un detenuto, sul presupposto che per il medesimo fatto gli fosse stata inflitta la sanzione disciplinare prevista dall'art. 39 I. 26 luglio 1975, n. 354)" (Sez.6. n. 1645 del 12/11/2019, dep. 16/01/2020, PG/Montella, Rv. 278099) Sez. SECONDA PENALE, Sentenza n.909 del 10/01/2024 (ECLI:IT:CASS:2024:909PEN), udienza del 07/12/2023, Presidente PETRUZZELLIS ANNA Relatore COSCIONI GIUSEPPE
ARMI VENDUTE VIA INTERNET
Sulla base di una ben ponderata interpretazione del combinato disposto dell'art. 17 del d. Igs. n. 110 del 1975, da un lato, e della legge n. 40 del 1991 della Repubblica di San Marino, dall'altro, la Corte territoriale ha coerentemente ritenuto che l'imputato abbia violato il divieto di vendita d'armi per corrispondenza (posto nel citato art. 17 della legge interna che ne consentiva -all'epoca dei fatti, prima delle modifiche apportate dal d.lgs. n. 104 del 2018- e ne consente tuttora l'effettuazione solo al ricorrere di stringenti condizioni certamente insussistenti nella specie), non ottemperando al dovere di verificare direttamente la reale identità personale degli acquirenti e destinatari delle armi, nonché l'effettiva titolarità, in capo agli stessi, di validi titoli di acquisto rilasciati dalle competenti autorità italiane di pubblica sicurezza (si veda, a tal proposito, l'art. 12 della I. n. 110 del 1975, intitolato Importazione definitiva di armi comuni da sparo, per il riferimento alle licenze e autorizzazioni di cui l'importatore di armi deve necessariamente munirsi). Contrariamente a quanto ritenuto dal ricorrente, dall'interpretazione -sia letterale sia sistematica- delle citate disposizioni (oltre che delle norme di cui agli artt. 31 e 31 bis del r.d. n. 773 del 18 giugno 1931) deve desumersi non già l'onere, bensì l'obbligo, in capo al venditore-titolare dell'armeria, di procedere all'identificazione personale dell'acquirente e alla verifica dell'effettiva titolarità, in capo allo stesso, di validi titoli di acquisto rilasciati dalle competenti autorità italiane di pubblica sicurezza, in vista della realizzazione di una cooperazione con gli organi pubblici preposti alla verifica della legale e trasparente circolazione delle armi e alla compiuta identificazione dei loro acquirenti. Sez. QUINTA PENALE, Sentenza n.1136 del 10/01/2024 (ECLI:IT:CASS:2024:1136PEN), udienza del 22/09/2023, Presidente PEZZULLO ROSA Relatore BIFULCO DANIELA
Art 337 e 612 co 11 cp RESISTENZA RIQUALIFICATA IN MINACCIA AGGRAVATA A PU
Invero, secondo la giurisprudenza di questa Corte, dal Collegio pienamente condivisa e ribadita, quando il comportamento aggressivo nei confronti del pubblico ufficiale non sia diretto a costringere il soggetto a fare un atto contrario ai propri doveri o ad omettere un atto dell'ufficio, ma sia solo espressione di volgarità ingiuriosa e di atteggiamento genericamente minaccioso, senza alcuna finalizzazione ad incidere sull'attività dell'ufficio o del servizio, la condotta non integra il delitto di cui all'art. 337 cod. pen. ; ma i reati di ingiuria e di minaccia, aggravati dalla qualità delle persone offese, per la cui procedibilità è necessaria la querela (cfr. da ultimo, Sez. 6, n. 23684 del 14/05/2015, Bianchini, Rv. 263813) Sez. SESTA PENALE, Sentenza n.224 del 03/01/2024 (ECLI:IT:CASS:2024:224PEN), udienza del 10/11/2023, Presidente VILLONI ORLANDO Relatore TRIPICCIONE DEBORA
👮‍♀️NUOVO COMPENDIO; "Allontanamento d'urgenza dalla casa Familiare disposto dalla P.G."

Il legislatore ha recentemente adottato un intervento normativo complesso con l'obiettivo di contrastare gravi atti di violenza contro le donne e l'allarme sociale ad essi associato. L'intervento mira a rendere più severa la punizione per gli autori di tali reati e a introdurre, in determinati casi, misure preventive volte a proteggere anticipatamente le donne e tutte le vittime di violenza domestica.

Una delle nuove misure in questo contesto è l'allontanamento d'urgenza dalla casa familiare. Questa misura introdotta come strumento per garantire la sicurezza immediata delle vittime, consentendo loro di allontanarsi rapidamente dalla situazione di pericolo.✍️

Abbiamo dato seguito a quanto sopra con un nostro nuovo Compendio; “Allontanamento d'urgenza dalla casa Famigliare disposto dalla P.G.”. Dove gli operatori troveranno modalità esecutive, arresto in flagranza differita e relativi verbali per far fronte a questa piaga ormai divenuta quotidiana nella realtà operativa di tutti i giorni.🤝

La redazione
https://compendi.attiemodellidipoliziagiudiziaria.eu/index.php
SORVEGLIANZA SPECIALE MANCATA ESIBIZIONE CARTA PRECETTIVA ART 650 CP
Con riferimento alla mancata esibizione della carta precettiva (Sez. U, n. 32923 del 29/05/2014, Sinigaglia, Rv. 260019) ove è stato affermato che, in tema di misure di prevenzione, la condotta del soggetto, sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, che ometta di portare con sé e di esibire, agli agenti che ne facciano richiesta, la carta di permanenza di cui all'art. 5, ultimo comma, della legge n. 1423 del 1956 (attualmente art. 8 D.Lgs. n. 159 del 2011) integra la contravvenzione prevista dall'art. 650 cod. pen., perché costituisce inosservanza di un provvedimento della competente autorità per ragioni di sicurezza e di ordine pubblico, preordinato soltanto a rendere più agevole l'operato delle forze di polizia. Sez. SETTIMA PENALE, Ordinanza n.1610 del 12/01/2024 (ECLI:IT:CASS:2024:1610PEN), udienza del 07/12/2023, Presidente DI NICOLA VITO Relatore CALASELICE BARBARA
Art 334 cp PER CHI DA REMOTO CANCELLA DATI SU SMARTPHONE SOTTOPOSTO A SEQUESTRO
Integra il delitto di cui all'art. 334 cod. pen. la condotta del proprietario di uno smartphone sottoposto a sequestro probatorio che, accedendo da remoto al dispositivo, cancelli tutti i dati informatici in esso presenti, trattandosi di reato a forma libera suscettibile di essere commesso anche con modalità telematiche (Sez. 5, 4343 del 21/10/2022, dep. 2023, Z., Rv. 283963 - 01) .In quella sede si è ribadito: a) che la fattispecie incriminatrice tutela l'interesse della pubblica amministrazione al rispetto del vincolo cautelare imposto (Sez. 6, n. 6238 del 21/01/1976, Casagrande, Rv. 133602 - 01), che nel caso di sequestro penale di tipo probatorio è quello della conservazione del corpo del reato o delle cose pertinenti al reato, necessari al prosieguo delle indagini e all'accertamento del reato; b) che, come si desume sistematicamente dall'art. 635-bis cod. pen, è ben possibile che i dati informatici siano comunque suscettibili di condotte di danneggiamento, quali la distruzione o anche la cancellazione; c) che anche il singolo dato informatico ha, infatti, una sua identità fisica, essendo modificabile, misurabile e anche cancellabile, facendo parte del sequestro a tutti gli effetti, quale contenuto del contenitore sequestrato; d) che, ai sensi del citato art. 334 cod. pen., la condotta è a forma libera e può essere attiva o emissiva mentre la fattispecie incriminatrice non contiene alcuna descrizione tassativa della stessa, venendo descritto solo l'evento dannoso, appunto la sottrazione o il danneggiamento. Sez. QUINTA PENALE, Sentenza n.1808 del 15/01/2024 (ECLI:IT:CASS:2024:1808PEN), udienza del 23/11/2023, Presidente ZAZA CARLO Relatore DE MARZO GIUSEPPE
DOLO
La conclusione risulta assolutamente logica anche quanto alla componente psicologica del delitto, alla luce del principio per il quale il dolo può desumersi dalle concrete circostanze e dalle modalità esecutive dell'azione criminosa, attraverso le quali, con processo logico-deduttivo, è possibile risalire alla sfera intellettiva e volitiva del soggetto, in modo da evidenziarne la cosciente volontà e rappresentazione degli elementi oggettivi del reato (Sez. 5, n. 30726 del 09/09/2020, Giunchiglia, Rv. 279908 - 01, in materia di truffa, ma con considerazioni di rilievo generale). Sez. QUINTA PENALE, Sentenza n.1808 del 15/01/2024 (ECLI:IT:CASS:2024:1808PEN), udienza del 23/11/2023, Presidente ZAZA CARLO Relatore DE MARZO GIUSEPPE