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SEQUESTRO PROBATORIO
A questo proposito si deve ricordare che il sequestro probatorio è un «mezzo di ricerca della prova» e può essere eseguito quando sussiste il fumus della commissione di un reato inteso nella sua accezione materiale senza che sia necessaria la sussistenza di gravi indizi della responsabilità dell'indagato. Tale mezzo di ricerca della prova è ritualmente disposto, purché sia ragionevolmente presumibile o probabile (anche sulla base di argomenti di carattere logico), la commissione di un reato (Sez. 3, n.6465 del 14/12/2007, dep.2008, Penco, Rv. 239159; Sez. 2, n. 84 del 16/01/1997, Becacci, Rv. 203468). In altri termini: per ritenere la legittimità di un sequestro probatorio è sufficiente la sussistenza del fumus del reato unita alla possibilità che le cose oggetto del vincolo siano state utilizzate per commetterlo o ne costituiscano il prodotto, il profitto o il prezzo. Qualora tale fumus emerga dalle indagini svolte, il sequestro è legittimo perché volto a stabilire (in se stesso o per le indagini che l'apprensione del bene rende possibile) se il collegamento pert.inenziale tra la res e l'illecito, oltre che possibile, sia concretamente esistente (Sez. 6, n. 1683 del 27/11/2013, dep.2014, Cisse, Rv. 258416; Sez. 2, n. 31950 del 03/07/2013, Fazzari, Rv. 255556; Sez. 3, n.13641 del 12/02/2002, Pedron, Rv. 221275). Sez. QUARTA PENALE, Sentenza n.12470 del 27/03/2024 (ECLI:IT:CASS:2024:12470PEN), udienza del 12/03/2024, Presidente DOVERE SALVATORE Relatore VIGNALE LUCIA
FABBRICAZIONE E DETENZIONE DI ARMA CLANDESTINA
L'art. 23 della L. 110 del 1975 indica quali sono le armi e le canne considerate clandestine e, ai commi secondo, terzo e quarto, sanziona diverse condotte relative alle stesse. La norma prevede così alternativamente quale elemento materiale della fattispecie le distinte azioni costituite da fabbricare, introdurre nello Stato, esportare, commerciare, porre in vendita, cedere a qualsiasi titolo nonché detenere ovvero portare tali armi e pertanto, si consuma allorché il soggetto realizza una qualunque di tali condotte. In una corretta prospettiva interpretativa, per quanto interessa nel caso di specie, "fabbricare" e "detenere" sono due condotte autonome e ontologicamente distinte che però, essendo la seconda una necessaria conseguenza della prima, possono, a certe condizioni, coincidere tanto da poter escludere che la seconda assuma ab initio rilievo penale. La fabbricazione assorbe la detenzione, infatti, solo quando il fatto della creazione e costruzione dell'arma coincide con il fatto illecito della detenzione, quando cioè si esaurisce in tale azione e l'autore della prima condotta non ne ha conservato la materiale disponibilità oltre il tempo strettamente necessario alla realizzazione e all'assemblaggio (in termini analoghi quanto alla necessità di una coincidenza temporale anche se riferito all'assorbimento della detenzione nel reato di introduzione nel territorio dello Stato cfr. Sez. 1, n. 3807 del 19/11/2021, dep. 2022, Ahmetovic, Rv. 282501 - 01; Sez. 1, n. 34463 del 25/03/2015, Gnutti, Rv. 264494 - 01; per la necessità di una piena coincidenza temporale nel caso di detenzione e importazione cfr. Sez. 1, n. 6235 del 18/04/1994, Sunara, Rv. 198872 - 01; con riferimento all'assorbimento del reato di detenzione in quello di porto solo quando le due azioni inizino contestualmente cfr. da ultimo Sez. 1, n. 27343 del 04/03/2021, Amato, Rv. 281668 - 01).
Sez. PRIMA PENALE, Sentenza n.12477 del 27/03/2024 (ECLI:IT:CASS:2024:12477PEN), udienza del 21/12/2023, Presidente BONI MONICA Relatore MONACO MARCO MARIA
Art 116 del CdS LA DEFINITIVITÀ DELL'ACCERTAMENTO SI REALIZZA CON IL DECORSO DI GIORNI 60 DALLA CONTESTAZIONE E PERTANTO IN DATA COMPRESA NEL BIENNO RISPETTO AL NUOVO ILLECITO
"In tema di guida senza patente, per l'integrazione della recidiva nel biennio, idonea, ex art. 5 d.lgs. 5 gennaio 2016, n. 8, ad escludere il reato dal novero di quelli depenalizzati, non è sufficiente che sia intervenuta la mera contestazione dell'illecito depenalizzato, ma è necessario che questo sia stato oggetto di accertamento definitivo, alla cui dimostrazione è one- rato il pubblico ministero." (Sez. 4 , Sentenza n. 44905 del 12/10/2023 Ud. (dep. 08/11/2023) Rv. 285318 — 01). Nella medesima pronuncia è stato affermato implici- tamente anche che ai fini della decorrenza del biennio debba farsi riferimento al mo- mento in cui sia divenuta definitiva la prima contestazione e non invece al momento in cui questa sia intervenuta. A nulla rileva dunque che la prima contestazione ammi- nistrativa sia avvenuta in un momento eccedente il biennio rispetto alla nuova con- testazione per cui è processo, laddove la definitività dell'accertamento si realizza con il decorso di giorni 60 dalla contestazione e pertanto in data compresa nel bienno rispetto al nuovo illecito. Sez. SETTIMA PENALE, Ordinanza n.12498 del 27/03/2024 (ECLI:IT:CASS:2024:12498PEN), udienza del 21/02/2024, Presidente FERRANTI DONATELLA Relatore BELLINI UGO
Art 624 cp BENE GIURIDICO PROTETTO
Il bene giuridico protetto dal delitto di furto è individuabile non solo nella proprietà o nei diritti reali personali o di godimento, ma anche nel possesso - inteso come relazione di fatto che non richiede la diretta fisica disponibilità - che si configura anche in assenza di un titolo giuridico e persino quando esso si costituisce in modo clandestino o illecito, con la conseguenza che anche al titolare di tale posizione di fatto spetta la qualifica di persona offesa e, di conseguenza, la legittimazione a proporre querela (Sez. U, n. 40354 del 18/07/2013, Sciuscio, Rv. 255975-01); Sez. SETTIMA PENALE, Ordinanza n.12050 del 22/03/2024 (ECLI:IT:CASS:2024:12050PEN), udienza del 07/02/2024, Presidente ROMANO MICHELE Relatore BRANCACCIO MATILDE
Art 186 CdS ALCOLTEST È L’IMPUTATO CHE DEVE PROVARE CHE L’ALCOTEST NON È REVISIONATO ACQUISENDO LA DOCUMENTAZIONE PRESSO C.S.R.P.A.D. DI ROMA
In altri termini, allorquando l'alcoltest risulti positivo costituisce onere della difesa dell'imputato fornire una prova contraria a detto accertamento quale, ad esempio, la sussistenza di vizi dello strumento utilizzato, oppure l'utilizzo di una errata metodologia nell'esecuzione dell'aspirazione (cfr. Sez. 4, n. 48840 del 24/11/2015).7.Tornando al caso in esame, se l'imputato avesse validamente dubitato del corretto funzionamento dello strumento e il giudice del merito avesse anch'egli ritenuto - per quel motivo - incerto l'esito dell'alcoltest, avrebbe dovuto trovare applicazione o la produzione (da parte dell'imputato) di copia del libretto metrologico dell'etilometro (acquisibile mediante una semplice istanza trasmessa al C.S.R.P.A.D. di Roma: csrpad-roma(at)pec.mit.gov.it.; lo stesso Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha pubblicato sul proprio sito istituzionale tutte le informazioni necessarie per l'accesso agli atti di cui alla L. n. 241 del 1990, e dal detto sito è possibile scaricare il "modello richiesta accesso a documenti amministrativi") ovvero dell'art. 507 c.p.p., (da parte del giudice di merito), in quanto il potere di disporre anche d'ufficio l'assunzione di nuovi mezzi di prova rientra nel compito del giudice di accertare la verità e ha la funzione di supplire all'inerzia delle parti o a carenze probatorie, quando le stesse incidono in maniera determinante sulla formazione del convincimento e sul risultato del giudizio (cfr. Sez. 3, n. 50761 del 13/10/2016 Ud. -dep. 30/11/2016- Rv. 268606); il giudice, infatti, ha il dovere di acquisire, anche d'ufficio, i mezzi di prova indispensabili per la decisione, dovendosi escludere che sia rimessa alla sua discrezionalità la scelta tra disporre i necessari accertamenti ed il proscioglimento dell'imputato (cfr. Sez. 3, n. 10488 del 17/02/2016 Ud. -dep. 14/03/2016- Rv. 266492) Sez. QUARTA PENALE, Sentenza n.12178 del 25/03/2024 (ECLI:IT:CASS:2024:12178PEN), udienza del 29/02/2024, Presidente PICCIALLI PATRIZIA Relatore CALAFIORE DANIELA
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TASER O DISSUASORE ELETTRICO DETENZIONE DI STRUMENTO ATTO AD OFFENDERE
«il dissuasore elettrico o "taser" ha natura di arma comune da sparo, in quanto è costituito da un dispositivo che ha il funzionamento tipico di tali armi e che, lanciando piccoli dardi che scaricano energia elettrica a contatto con l'offeso, è di certo idoneo a recare danno alla persona» (in tal senso: Sez. 2, n. 49325 del 25/10/2016, Calabrice, Rv. 268364; Sez. 1, n. 8991 del 16/09/2022, dep. 2023, Perna, Rv. 284379). Sez. QUARTA PENALE, Sentenza n.13418 del 03/04/2024 (ECLI:IT:CASS:2024:13418PEN), udienza del 12/03/2024, Presidente DOVERE SALVATORE Relatore VIGNALE LUCIA
Art 628 e 582 cp RAPINA E LESIONI POSSONO CONCORRERE
L'azione aggressiva è stata posta in essere, pur se in frazioni temporali diverse, da un gruppo di giovani che hanno aggredito la vittima immediatamente dopo la sottrazione del telefono cellulare (Sez. 2, n. 8324 del 04/02/2022, Keita, Rv. 282785 - 01; Sez. 2 - , n. 33210 del 15/06/2021, Guariglia, Rv. 281916 - 01) e che la violenza esercitata sulla vittima era certamente esorbitante rispetto alla finalità di agevolare la sottrazione del telefono cellulare, così realizzando il delitto di lesioni personali (Sez. 2, n. 9865 del 22/01/2021, Assegnati, Rv. 280688 - 01; Sez. 2 - , Sentenza n. 21458 del 05/03/2019, Jakimi, Rv. 276543 - 01; Sez. 2, n. 36901 del 22/09/2011, Kennedy, Rv. 251124 - 01); Sez. SETTIMA PENALE, Ordinanza n.13177 del 29/03/2024 (ECLI:IT:CASS:2024:13177PEN), udienza del 23/01/2024, Presidente IMPERIALI LUCIANO Relatore DI PAOLA SERGIO
Art 648 cp RICETTAZIONE AGGRAVATA DALLA FINALITÀ DI AGEVOLAZIONE DI ASSOCIAZIONE DI STAMPO MAFIOSO PERCEPIRE UN ASSEGNO DAL SODALIZIO CRIMINALE PER UN CONGIUNTO ARRESTATO.
Va premesso che «integra il reato di ricettazione aggravata dalla finalità di agevolazione di associazione di stampo mafioso la percezione, da parte del congiunto di un affiliato che si trovi in stato di detenzione, di un assegno settimanale versato dal sodalizio criminale, giacché tale strumento di supporto economico, con la creazione di una rete di solida mutualità fra gli affiliati, rinsalda il vincolo di solidarietà nell'ambito dell'associazione, agevolando il perseguimento dei suoi scopi illeciti» (Sez. 6, n. 19362 del 04/06/2020, Criscuolo, Rv. 279305). Il dolo della ricettazione può configurarsi anche nella forma eventuale (cfr. Sez. U, n. 12433 del 26/11/2009, dep. 2010, Nocera, Rv. 246323); naturalmente, non può bastare il mero sospetto della provenienza delittuosa dei beni o del denaro ricevuto (cfr. Sez. 1, n. 27548 del 17/06/2010, Screti, Rv. 247718); tale elemento soggettivo si configura invece «quando l'agente si rappresenta la concreta possibilità, accettandone il rischio, della provenienza delittuosa del denaro ricevuto ed investito» (Sez. 2, n. 8330 del 26/11/2013, dep. 2014, Antonicelli, Rv. 259010). Sez. QUINTA PENALE, Sentenza n.13214 del 02/04/2024 (ECLI:IT:CASS:2024:13214PEN), udienza del 22/02/2024, Presidente GUARDIANO ALFREDO Relatore SGUBBI VINCENZO
IDENTIFICAZIONE INDAGATO DA PARTE DELLA P.G.
L'identificazione dell'indagato ad opera della polizia giudiziaria è validamente operata sulla base delle dichiarazioni dallo stesso fornite, perché il ricorso ai rilievi dattiloscopici, fotografici o antropometrici, o ad altri accertamenti, si giustifica soltanto in presenza di elementi di fatto che facciano ritenere la falsità delle indicate dichiarazioni (Sez. 4 n. 19047 del 29/03/2017 Rv. 269887 - 01, Bianchi; Sez. 5, n. 20759 del 05/05/2010, Faliti, Rv. 24761401; Sez. 2, n. 37103 del 13/06/2003, Dallandyshja, Rv. 22680501; Sez. 2, n. 8105 del 26/04/2000, Perdichizzi, Rv. 21652201; Sez. 3, n. 7854 del 03/06/1998, Manssori E, Rv. 21135601; Sez. 1, n. 9936 del 14/10/1997, Oronely, Rv. 20876401; Sez. 1, n. 3935 del 13/03/1995, Yakham, Rv. 20186701) Sez. QUARTA PENALE, Sentenza n.12179 del 25/03/2024 (ECLI:IT:CASS:2024:12179PEN), udienza del 29/02/2024, Presidente PICCIALLI PATRIZIA Relatore CALAFIORE DANIELA
Art 189 CDS FUGA
Il reato di fuga previsto dall'art. 189, comma 6, C.d.S. è reato omissivo di pericolo che impone all'agente di fermarsi in presenza di un incidente, da lui percepito, che sia riconducibile al suo comportamento e che sia concretamente idoneo a produrre eventi lesivi, non essendo necessario che si debba riscontrare l'esistenza di un effettivo danno alle persone, peraltro non accertabile immediatamente nella sua sussistenza e consistenza (Sez. 4, n. 3982 del 12/11/2002, dep. 2003, Mancini, Rv. 223499; Sez. 4, n. 34335 del 03/06/2009, Rizzante, Rv. 245354; Sez. 6, n. 21414 del 16/02/2010, Ca- sule, Rv. 247369). L'accertamento sull'esistenza del dolo, pertanto, va compiuto in relazione al momento in cui l'agente pone in essere la condotta e, quindi, alle circostanze dal medesimo concretamente rappresentate e percepite in quel momento, le quali devono essere univocamente indicative della sua consapevolezza di aver causato un incidente idoneo ad arrecare danno alle persone, rilevando solo in un successivo momento il definitivo accertamento delle effettive conseguenze del sinistro (Sez. 2, n. 42744 del 22/09/2021, Capasso, Rv. 282294; Sez. 4, n. 5510 del 12/12/2012, dep. 2013, Meta, Rv. 254667; Sez. 4, n. 3982 del 12/11/2002, dep. 2003, Mancini, Rv. 223500). Sez. SETTIMA PENALE, Ordinanza n.11889 del 21/03/2024 (ECLI:IT:CASS:2024:11889PEN), udienza del 14/03/2024, Presidente ESPOSITO ALDO Relatore ESPOSITO ALDO
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SORVEGLIANZA SPECIALE LA PERICOLOSITÀ DOPO DUE ANNI DI DETENZIONE VA RIVALUTATA
Non è configurabile il reato di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, previsto dall'art. 75 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, nei confronti del destinatario di una tale misura, la cui esecuzione sia stata sospesa per effetto di una detenzione di lunga durata, in assenza della rivalutazione dell'attualità e della persistenza della pericolosità sociale, da parte del giudice della prevenzione, al momento della nuova sottoposizione alla misura (Sez. U, n. 51407 del 21/06/2018, M., Rv. 273952 - 01 ove, in motivazione, la Corte ha rilevato che l'art. 14, comma 2-ter del d.lgs. n. 159 del 2011, introdotto dall'art. 4, comma 1, della legge 17 ottobre 2017, n. 161, recante modifiche al Codice antimafia, ha stabilito che la verifica della pericolosità debba avvenire ad opera del Tribunale, anche d'ufficio, dopo la cessazione della detenzione per espiazione di pena che si sia protratta per almeno due anni). Sez. PRIMA PENALE, Sentenza n.14856 del 10/04/2024 (ECLI:IT:CASS:2024:14856PEN), udienza del 23/01/2024, Presidente SIANI VINCENZO Relatore CALASELICE BARBARA
Art 624 bis e 625 co 2 FURTO IN ABITAZIONE PASSANDO DA FINESTRA AGGRAVANTE DEL MEZZO FRAUDOLENTO E SCALTREZZA
Secondo le linee interpretative tracciate dalla giurisprudenza, nella sua composizione più autorevole, la ratio della aggravante in esame risiede nella maggiore capacità criminale manifestata dall'agente che agisce superando con la frode la custodia apprestata dall'avente diritto sui suoi beni. Essa è finalizzata a sanzionare un maggior disvalore riconnesso al fatto che le cose altrui vengano aggredite con misure di raffinata efficacia che rendono più grave la condotta e mostrano, altresì, maggiore intensità del dolo, più pervicace risoluzione criminosa e maggiore pericolosità sociale (Sez. U, n. 40354 del 18/7/2013, Sciuscio, Rv. 255974). Si è precisato, in tale arresto, che, nel reato di furto, l'aggravante dell'uso del mezzo fraudolento delinea una condotta, posta in essere nel corso dell'azione delittuosa, dotata di marcata efficienza offensiva e caratterizzata da insidiosità, astuzia, scaltrezza, idonea a sorprendere la contraria volontà del detentore e a vanificare le misure che questi ha apprestato a difesa dei beni di cui ha la disponibilità. 1.2. Il requisito della scaltrezza è stato ravvisato tutte le volte che l'attività preparatoria al reato sia tale da risultare, appunto, idonea ad eludere il controllo e la sorveglianza sulla res da parte del possessore, per la presenza di stratagemma diretto ad aggirare, annullare, gli ostacoli che si frappongono tra l'agente e la cosa (Sez. 4, n. 8094 del 29/01/2014, Rv. 259288), come nel caso di escogitazione che sorprenda o soverchi, con l'insidia, la contraria volontà del detentore (Sez. 7, Ord. n. 8757 del 07/11/2014 (dep. 2015 ) Rv. 262669; Sez. 4 n. 10041 del 06/12/2018-(dep. 12019t, Rv. 275271), violando le difese apprestate dalla vittima, o eluda, sovrasti o elimini la normale vigilanza e custodia delle cose ( Sez. 4 n. 8128 del 31/01/2019 , Rv. 275215). 1.3, Il Collegio ribadisce, dunque, che la "ratio" dell'aggravante risiede nell'esigenza di tutelare la fiducia del detentore nell'inviolabilità dei passaggi non naturali, restando integrata la frode da un artificio con cui si sorprende l'altrui buona fede, e che l'artificio, a sua volta, è qualunque espediente o accorgimento atto ad ottenere effetti estranei all'ordine naturale o all'aspetto immediato delle cose (Sez. 5 - n. 5055 del 23/09/2019, dep. 2020, in motivazione). 1.4.Nel caso di specie entrambe siffatte caratteristiche sono pienamente rinvenibili, giacchè l'introduzione in una abitazione privata, non attraverso il passaggio naturale costituito dal portone di ingresso, ma accedendovi da una finestra - che ha tutt'altra finalità che quella di consentire l'accesso al bene - è idonea a sorprendere la buona fede del possessore, potendo ravvisarsi l'insidiosità della condotta nel sorprendere il detentore della res e nell'aggirarne la volontà, in relazione alla fiducia che questi legittimamente ripone nella inviolabilità dei passaggi non naturali ( Sez. 4, n. 26432 del 08/05/2007, Rv. 236802 ), neppure assumendo rilievo, a tal fine, né l'altezza dell'apertura dal suolo, né la circostanza che questa sia chiusa o aperta (Sez. 2, n. 1225 del 29/10/1992, Rv. 19301, conf. Sez. 5, n. 47592 del 28/10/2019, Rv. 277153). E' indubitabile che il ricorrente abbia escogitato uno stratagemma - per quanto non originale - al fine di introdursi nell'abitazione servendosi di una via di accesso diversa da quella naturale, in tal modo, sorprendendo il detentore e beneficiando della assenza di qualsiasi presidio, vigilanza o chiusura, non apprestati proprio in considerazione della diversa naturale destinazione del varco. La Corte di appello di Bari si è, dunque, correttamente determinata. Sez. QUINTA PENALE, Sentenza n.14927 del 11/04/2024 (ECLI:IT:CASS:2024:14927PEN), udienza del 22/01/2024, Presidente MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore BELMONTE MARIA TERESA
Art 610 cp VIOLENZA PRIVATA
In tema di violenza privata il requisito della violenza, ai fini della configurabilità del delitto, si identifica con qualsiasi mezzo idoneo a privare coattivamente della libertà di determinazione e di azione l'offeso, il quale sia, pertanto, costretto a fare, tollerare o omettere qualcosa contro la propria volontà, mentre è irrilevante, per la consumazione del reato, che la condotta criminosa si protragga nel tempo, trattandosi di reato istantaneo (Sez. 5, n. 3403 del 17/12/2003, dep. 2004, Agati, Rv. 228063 — 01); Sez. SETTIMA PENALE, Ordinanza n.14629 del 09/04/2024 (ECLI:IT:CASS:2024:14629PEN), udienza del 13/03/2024, Presidente ROMANO MICHELE Relatore GIORDANO ROSARIA
Art 384 cpp FERMO DI INDIZIATO DI DELITTO
Il fermo realizza un'anticipazione rispetto alla tempistica cautelare, essendo materialmente disposto quando non sia possibile attendere lo svolgimento dell'ordinario iter restrittivo e sussista un fondato pericolo che il destinatario della misura vi si sottragga. I suoi tratti tipici sono costituiti, dunque, per un verso, dall'esistenza di uno sfondo indiziario qualificato e circostanziato, per altro verso, dal ragionevole pericolo che il soggetto possa sottrarsi alle esigenze investigative, desumibile non soltanto dal titolo del reato, ma da specifici elementi direttamente riferibili al fermato (da ultimo Sez. 2, n. 26605 del 14/02/2019, Hossain Moynu, Rv. 276449). Sez. PRIMA PENALE, Sentenza n.14682 del 09/04/2024 (ECLI:IT:CASS:2024:14682PEN), udienza del 01/03/2024, Presidente APRILE STEFANO Relatore ALIFFI FRANCESCO
Art 85 DPR 309 del 90 STUPEFACENTI RITIRO PATENTE DISPOSTA DAL GIUDICE A SEGUITO DI CONDANNA
Occorre premettere che, in tema di reati concernenti le sostanze stupefacenti, la misura del ritiro della patente di guida, previsto dall'art. 85 d.P.R. cit., non presuppone necessariamente che l'autore di uno o più dei delitti di cui agli artt. 73, 74, 79 e 82 del d.P.R. cit. si sia servito di un'auto o di un motoveicolo per porre in essere l'attività criminosa, essendo unicamente volta a disincentivare lo stesso dalla reiterazione del reato (Sez. 3, n. 31917 del 17/05/2022, Busacca, Rv. 283444 - 01). Deve, inoltre, osservarsi che, poiché le pene accessorie del ritiro della patente di guida e del divieto di espatrio, previste dall'art. 85 del d.P.R. cit., hanno natura facoltativa e non obbligatoria - per cui la loro irrogazione, in quanto discrezionale, richiede una specifica motivazione da parte del giudice (Sez. 3, n. 10081 del 21/11/2019, dep. 2020, Radoman, Rv. 278537 - 03) - nel caso in esame, la sentenza impugnata ha adeguatamente motivato, confermando le pene accessorie con una motivazione che ha valorizzato la gravità del fatto e la pericolosità del soggetto, attestata dai precedenti specifici. Sez. SESTA PENALE, Sentenza n.14018 del 05/04/2024 (ECLI:IT:CASS:2024:14018PEN), udienza del 11/01/2024, Presidente RICCIARELLI MASSIMO Relatore VIGNA MARIA SABINA
SORVEGLIANZA SPECIALE VIOLAZIONI PRESCRIZIONI
È nota, inoltre, la giurisprudenza di legittimità mercè la quale le violazioni degli obblighi o delle prescrizioni connotanti la misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo o divieto di soggiorno ricadano nell'ipotesi delittuosa contestata al ricorrente, al pari di quanto previsto (come novellato dal d. I. n. 144 del 2005 convertito dalla legge n. 155 del 2005) dal previgente art. 9, comma 2, L. 1423/56, così sanzionandosi l'inosservanza sia degli obblighi che delle prescrizioni inerenti alla sorveglianza speciale con obbligo o divieto di soggiorno, differenziando tale ipotesi da quella, meno grave, di cui al comma 1 del citato art. 75, relativa alla violazione degli obblighi riguardanti la sola sorveglianza speciale (Sez. 1, n. 12889 del 26/02/2018, Rv. 272612 - 01; Sez. 3 1, 27/01/2009 n. 8412, Luorio, Rv. 242975; Sez. 2, 27/03/2012 n. 27022, Cozzella, Rv. 253410). Con riferimento al reato di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, con l'obbligo si impone al destinatario un aliquid facere (o non facere), mentre, con la prescrizione, si prevede un quomodo facere: la prescrizione imposta con la misura di prevenzione, pertanto, presuppone un obbligo e ne precisa le modalità di adempimento. L'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011 prevede al primo comma, l'ipotesi del sorvegliato speciale cd. semplice, che contravvenga agli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, ma non dispone sanzioni collegate al mancato rispetto di prescrizioni; al secondo comma, il legislatore ha previsto la condotta del sorvegliato con obbligo o divieto di soggiorno che sia inosservante degli obblighi e/o delle prescrizioni che a tali obblighi ineriscono. L'art. 8 del citato d.lgs. n. 159 del 2011, per parte sua, ai commi 2, 3 e 4, elenca gli obblighi che possono essere imposti tanto al sorvegliato cd. semplice, quanto al sorvegliato c.d. qualificato, tra i quali di non allontanarsi dalla dimora senza preventivo avviso all'autorità e di rispettare determinati orari per uscire di casa e per farvi rientro (Sez. 1, n. 32575 del 21/04/2023, Cacucciolo, Rv. 285051 - 01). Sez. PRIMA PENALE, Sentenza n.14856 del 10/04/2024 (ECLI:IT:CASS:2024:14856PEN), udienza del 23/01/2024, Presidente SIANI VINCENZO Relatore CALASELICE BARBARA
Art 624 bis cp PERTINENZA DI LUOGO DESTINATO A PRIVATA DIMORA
Com'è noto, l'art. 624-bis cod. pen. delinea un concetto di "privata dimora" che non ricomprende le sole "abitazioni", ma anche quei luoghi che, pur non essendo tali, dell'abitazione hanno le stesse caratteristiche, in termini di riservatezza e, conseguentemente, di accessibilità, preclusa senza il consenso dell'avente diritto. La norma rappresenta una specifica forma di tutela del domicilio (nella sua dimensione costituzionale di spazio riservato all'interno del quale si manifesta la personalità di ciascun individuo o gruppo collettivo) e del diritto alla riservatezza (inteso come autodeterminazione informativa connessa alla propria sfera privata). Cosicché, perché sia operativa la tutela (ed integrata la fattispecie sanzionatoria), è necessario che si tratti di un luogo in cui sia inibito l'accesso ad estranei e sia tale da garantire la riservatezza, precludendo la possibilità di essere "percepito dall'esterno" (Sez. U, n. 31345 del 23/03/2017, D'Amico, Rv. 270076, in motivazione). Con riferimento specifico proprio al garage, si è, poi, affermato che, avuto riguardo alla ratio della fattispecie, la nozione di "pertinenza di luogo destinato a privata dimora", di cui all'art. 624-bis, cod. pen., deve intendersi riferita a ogni bene idoneo ad arrecare una diretta utilità economica ovvero funzionale al bene principale, per essere destinato in modo durevole al servizio o all'ornamento di esso, resa possibile da una contiguità, anche solo di servizio, tra bene principale e bene pertinenziale (Sez.5, n.27326 del 28/04/2021, Colucci, non massimata). Cosicché, deve intendersi "pertinenza di luogo destinato a privata dimora" ogni bene idoneo ad arrecare una diretta utilità economica all'immobile principale o, comunque, funzionalmente ad esso asservito e destinato al suo servizio od ornamento in modo durevole, non essendo necessario un rapporto di stretta contiguità fisica tra i beni (Sez. 4, n. 50105 del 05/12/2023, Santin, Rv. 285470, in cui la Corte ha riconosciuto natura pertinenziale a un garage, al servizio dell'abitazione principale, seppur ubicato in un diverso complesso condominiale, nell'ambito del medesimo territorio comunale). Ebbene, la Corte territoriale, facendo corretta applicazione dei principi evidenziati, ha dato atto che il garage, ove era custodita la merce poi rubata, era utilizzato esclusivamente dalla persona offesa, che ad esso non vi si poteva accedere senza il consenso di quest'ultima e che lo stesso era ubicato a 20-30 metri di distanza dall'appartamento al quale era asservito. Sez. QUINTA PENALE, Sentenza n.14406 del 09/04/2024 (ECLI:IT:CASS:2024:14406PEN), udienza del 30/01/2024, Presidente SABEONE GERARDO Relatore CUOCO MICHELE
Art 384 cpp FERMO DI INDIZIATO DI DELITTO PERICOLO DI FUGA
«In tema di convalida del fermo di indiziato di delitto, la fondatezza del pericolo di fuga va verificata con valutazione "ex ante", desumendo da elementi concreti la rilevante probabilità che l'indagato si potesse dare alla fuga» (Sez. 2, n. 52009 del 04/10/2016, P.M. in proc. Grosso, Rv. 268511 che, in applicazione del principio, ha ritenuto legittimo il fermo di indiziato del delitto di tentata rapina aggravata, risultato irreperibile dopo le ricerche immediatamente svolte dalla polizia giudiziaria, considerando irrilevante la sua successiva costituzione in carcere, in quanto intervenuta dopo la concretizzazione del pericolo di fuga). Siffatto pericolo non può, invece, essere presunto sulla base del titolo di reato in ordine al quale si indaga, ma deve essere fondato su elementi specifici, ossia dotati di capacità di personalizzazione, desumibili da circostanze concrete (Sez. 2, n. 26605 del 14/02/2019, Hossain Md Moynul, Rv. 276449 - 02). Sez. PRIMA PENALE, Sentenza n.14682 del 09/04/2024 (ECLI:IT:CASS:2024:14682PEN), udienza del 01/03/2024, Presidente APRILE STEFANO Relatore ALIFFI FRANCESCO